Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una proposta commerciale per il rilascio di una certificazione ISO 14001:2004, articolata in una fase iniziale finalizzata all’ottenimento della certificazione e in successive fasi di sorveglianza. La società aveva richiesto in via monitoria il pagamento dell’importo residuo previsto per le fasi successive, ma il cliente aveva receduto dal rapporto dopo il rilascio della certificazione, rifiutando di pagare l’ulteriore corrispettivo. In opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva revocato l’ingiunzione ritenendo vessatorie e inefficaci, perché non specificamente approvate per iscritto, le clausole che imponevano una durata triennale del rapporto, limitavano il recesso e consentivano alla società di ottenere l’intero compenso anche in caso di recesso anticipato. La società ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c., sostenendo che si trattasse di una mera proposta e non di un contratto perfezionato mediante adesione a modulo/formulario; 2) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., contestando l’applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie e dei criteri interpretativi adottati; 3) violazione degli artt. 1671 e 1373 c.c., affermando che il rapporto fosse ad esecuzione istantanea e che, comunque, il recesso non fosse più esercitabile dopo il rilascio della certificazione. Il resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che le parti avevano concluso un vero e proprio contratto mediante adesione del resistente a un modulo unilateralmente predisposto dalla società per regolare in modo uniforme una pluralità di rapporti; di conseguenza, era applicabile l’art. 1341, comma 2, c.c. alle clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto, anche nei rapporti tra imprenditori. La Corte ha inoltre escluso che il richiamo del Tribunale ai criteri di interpretazione conservativa fosse decisivo in senso contrario. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il contratto prevedeva una fase iniziale e una successiva fase di sorveglianza di natura continuativa, e che il cliente aveva comunque la facoltà di recedere rinunciando alla certificazione già ottenuta; pertanto il recesso era esercitabile anche dopo l’avvio dell’esecuzione, non essendo opponibile la clausola che imponeva comunque il pagamento integrale, rimasta inefficace per difetto di specifica approvazione. Poiché le prestazioni relative alle fasi successive non erano state eseguite, la società non poteva pretendere l’ulteriore corrispettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1321 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell’accordo come contratto perfezionato, ma la Corte ha escluso che si trattasse di mera proposta non accolta.
art. 1325 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul perfezionamento del contratto; la Corte ha confermato la conclusione di un accordo contrattuale valido.
art. 1326 c.c.
richiamato dalla ricorrente sulla formazione del consenso; la Corte ha ritenuto perfezionato il contratto mediante adesione al modulo.
art. 1341 c.c.
si applica a qualunque contratto unilateralmente predisposto; le clausole vessatorie richiedono specifica approvazione scritta, salvo trattativa specifica sulle clausole stesse.
art. 1342 c.c.
richiamato per i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente.
art. 1373 c.c.
il divieto di recesso nei contratti ad esecuzione istantanea è derogabile dalle parti; nel caso concreto il recesso era pattiziamente previsto e quindi esercitabile.
art. 1671 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non dirimente rispetto alla struttura del rapporto e alla facoltà di recesso pattuita.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 1341, comma 2, c.c. si applica a tutti i contratti predisposti unilateralmente per regolare una pluralità indeterminata di rapporti, indipendentemente dalla qualità soggettiva dei contraenti e anche nei rapporti tra imprenditori.
- Le clausole che attribuiscono a una parte vantaggi particolarmente onerosi per l’altra, come durata inderogabile, limitazioni del recesso o obbligo di pagamento integrale nonostante lo scioglimento anticipato, sono inefficaci se non specificamente approvate per iscritto, salvo che su di esse vi sia stata una trattativa specifica.
- La necessità della specifica sottoscrizione viene meno solo quando il contenuto della clausola vessatoria sia stato oggetto di effettiva e specifica negoziazione tra le parti.
- La qualificazione del rapporto dipende dalla struttura sostanziale dell’accordo e non dalla mera etichetta formale: un contratto può essere perfetto pur se stipulato mediante adesione a un modulo predisposto unilateralmente.
- Il recesso è esercitabile anche in pendenza di un rapporto che preveda una fase iniziale e successive prestazioni continuative, se il contratto lo consente espressamente; la clausola che impedisca o aggravi in modo unilaterale l’esercizio del recesso resta soggetta al vaglio dell’art. 1341 c.c.
- Se le prestazioni successive allo scioglimento del rapporto non sono state eseguite, il corrispettivo relativo a tali prestazioni non è esigibile, soprattutto quando la clausola che ne pretenda comunque il pagamento sia inefficace.
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