Cassazione Penale, Sentenza n. 19951/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (custodia in carcere) dopo le modifiche normative: in particolare si sosteneva che il pericolo di commissione di ulteriori delitti deve essere non solo concreto ma anche attuale e con alta probabilità di ricaduta. Il difensore ha evidenziato la distanza temporale e territoriale (attività lavorativa nel Nord Italia da oltre un anno, legata a un programma d'impresa) come elementi che avrebbero escluso l'attualità e l'alta probabilità della reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto non contestati i gravi indizi e l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.; ha confermato che per i reati aggravati da "agevolazione mafiosa" opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275 c.p.p. e giurisprudenza); tale presunzione può essere superata solo dimostrando la stabile rottura dei legami con l'organizzazione. Non essendo emersi elementi tali, la Corte ha condiviso la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva e l'inidoneità delle misure alternative. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario; nulla cambia in ordine alla detenzione.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Rilevata l'aggravante di "agevolazione mafiosa" che, per la giurisprudenza citata, comporta l'operatività della doppia presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente per ricordare l'onere probatorio richiesto dopo le modifiche normative: il pericolo di commissione di ulteriori delitti deve essere concreto e attuale. La Corte però ha ritenuto prevalente la presunzione relativa connessa all'aggravante.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3, terzo periodo)
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti; la Corte ha affermato che tale presunzione opera anche nei delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 e può essere superata solo con elementi che dimostrino la stabile cessazione dei rapporti con l'organizzazione.
art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel testo come norma collegata alla disciplina delle misure cautelari e della presunzione di pericolosità; la logica della presunzione relativa è stata estesa anche ai delitti aggravati dall'art. 416-bis.1.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa; applicata per la somma di euro 3.000.
art. 94, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (comma 1-ter e 1-bis)
Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e le conseguenti formalità quando la decisione non determina la remissione in libertà.
Massime di principio
- Nei reati aggravati dall'"agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1) opera una doppia presunzione relativa che rende più agevole la conferma della custodia cautelare in carcere: la difesa deve fornire elementi concreti e solidi per dimostrare la cessazione dei rapporti con l'organizzazione per superarla.
- La mera distanza territoriale o temporale (lavoro al Nord, tempo trascorso) non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione quando non emergono elementi che attestino la discontinuità rispetto all'attività criminale o la rottura dei legami associativi.
- Dopo le modifiche normative che richiedono il pericolo "attuale" di commissione di altri delitti, il giudice valuta comunque nel quadro delle presunzioni relative: il requisito dell'attualità va provato con elementi concreti, in particolare quando è in gioco la pericolosità connessa a vincoli associativi.
- Il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se non manifesta motivi nuovi o errori di diritto rilevanti; in tali ipotesi il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando una decisione cautelare confermata non comporta la remissione in libertà, la Corte dispone l'invio della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
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