Sentenza n. 259/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di inottemperanza del 5 agosto 2022 n. prot. 32377/2022 – 34418, all'ordinanza prot. numero 2020/3199 del 23.01.2020, avente ad oggetto la domanda di demolizione e ripristino di opere eseguite in assenza di provvedimento autorizzativo, sull'immobile e sulle aree pertinenziali, ubicati in via Anzano n. 2/a e 4, identificato catastalmente alla particella n. 2519 del foglio n. LPI/3;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva ordinato ai proprietari e all'usufruttuaria il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, per opere edilizie realizzate senza titolo e in totale difformità da un permesso di costruire in sanatoria. Dopo un sopralluogo, l'amministrazione aveva irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, e aveva accertato l'inottemperanza all'ordine di demolizione. I ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria e di motivazione; nullità dell'atto per carenza di elementi essenziali; violazione degli artt. 2, 10, 22, 23, 31, 34 e 37 d.P.R. 380/2001, dell'art. 19 l. 241/1990 e degli artt. 142 e 167 d.lgs. 42/2004; nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, perplessità, contraddittorietà, sviamento, errore di fatto e difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che la demolizione avrebbe compromesso la stabilità della parte dell'immobile assentita in sanatoria, che sarebbe stata contraddittoria rispetto a una precedente prescrizione di messa in sicurezza, e che il lungo tempo trascorso avrebbe fatto sorgere un affidamento ostativo alla demolizione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando sia la non autonoma lesività dell'accertamento di inottemperanza, sia l'impossibilità di dedurre contro gli atti successivi i vizi propri dell'ormai inoppugnabile ordine di demolizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è un atto meramente ricognitivo, vincolato ed endoprocedimentale, privo di autonoma portata provvedimentale e lesiva; pertanto non è autonomamente impugnabile. In secondo luogo, le censure dei ricorrenti riguardavano sostanzialmente la legittimità dell'originario ordine di demolizione, che non era stato ritualmente contestato: le due proprietarie e l'usufruttuaria non lo avevano impugnato, mentre il precedente ricorso straordinario proposto da uno dei proprietari era stato trasposto al TAR e poi dichiarato perento con decreto non opposto. Gli atti successivi, inclusa la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, possono essere impugnati soltanto per vizi propri e non per vizi derivati dall'ordine di demolizione ormai inoppugnabile. Ogni ulteriore questione di rito e di merito è stata assorbita. I ricorrenti sono stati condannati, in solido quanto alla posizione processuale? ciascuno nella misura indicata dal dispositivo, al pagamento di € 1.000,00 in favore del Comune, per complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione e ripristino è stato adottato nei confronti dei responsabili delle opere abusive; la mancata impugnazione dell'ordine ne ha consolidato gli effetti.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria successiva all'inottemperanza può essere impugnata per vizi propri, ma non per vizi derivati dall'ordine di demolizione divenuto inoppugnabile.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per carenza di elementi essenziali non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il verbale o provvedimento di accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione ha natura meramente ricognitiva, vincolata ed endoprocedimentale, ed è privo di autonoma lesività; pertanto non è autonomamente impugnabile.
- La mancata impugnazione dell'ordine di demolizione consolida gli effetti dell'atto presupposto e impedisce di dedurne l'illegittimità in sede di impugnazione degli atti successivi che ne costituiscono applicazione.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è impugnabile soltanto per vizi propri; non può essere contestata facendo valere vizi derivati dall'ordine di demolizione ormai inoppugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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