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Sentenza

Sentenza del 31/10/2022 n. 32145 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione notificato il 16/01/2012, deducendo tra l'altro la decadenza ex D.P.R. n. 131/1986, art. 76, sulla base di una sentenza favorevole precedente che aveva ridotto la base imponibile. In sede amministrativa la contribuente ha chiesto la definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018 (art. 6) che l'Agenzia ha negato sostenendo che l'atto fosse una mera liquidazione non definibile. La questione principale è pertanto se l'avviso impugnato fosse qualificabile come atto di mera liquidazione (escluso dalla definizione) o come atto impositivo (definibile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata presentato dalla contribuente. Ha qualificato l'atto, nonostante la dizione "avviso di liquidazione", come atto impositivo, poiché il giudicato sulla sentenza n. 377/10/2007 era limitato al valore imponibile e non aveva vincolato l'Amministrazione su tutti i profili rilevanti per la tassazione. Sicché la lite rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 (conv. L. n. 136/2018) e la controversia era definibile. La Corte ha quindi accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego, dichiarato la definibilità della lite e disposto l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata; le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non è dovuto il "doppio contributo unificato".

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. in L. n. 136 del 2018)

    Si applica alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e riguarda atti impositivi: le controversie relative ad atti qualificabili come impositivi sono definibili ai sensi di tale norma; sono escluse le controversie aventi ad oggetto atti di mera liquidazione emanati senza esercizio di poteri discrezionali (accertamento/rettifica/sanzioni).

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Rilevato come titolo della eccezione di decadenza prospettata dalla contribuente; la decisione di Cassazione non risolve definitivamente il merito della decadenza ma segnala che la qualificazione dell'atto (impositivo vs mera liquidazione) è centrale per valutare la rilevanza della eccezione di decadenza.

  • L. n. 549 del 1995

    Richiamata per il rilievo che l'accorpamento tra accertamento e riscossione, introdotto dalla riforma, può posticipare la decorrenza della decadenza al passaggio in giudicato della sentenza nelle fattispecie successive al 1996; la Corte osserva però che nel caso concreto, relativo a situazioni anteriori, il sistema normativo originario manteneva distinte le fasi e lasciava spazio operativo a rettifiche di valore.

  • D.P.R. n. 634 del 1972, art. 49; D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20; D.P.R. n. 635 del 1972, artt. 3, 7, 9, 21, 22

    Rinvio alla normativa che, nel sistema originario delle imposte (registro, Invim, ipotecarie/catastali), consentiva all'Amministrazione di rettificare il valore dei beni come autonomo momento di accertamento, confermando che il giudicato limitato al valore non vincola ex ante tutti gli altri profili tassativi; ciò giustifica la qualificazione dell'atto come impositivo e non mera liquidazione.

  • Richiami giurisprudenziali (Sez. U. n. 18298/2021; Cass. Sez.5 n. 26631/2022 e altre)

    La giurisprudenza di legittimità ha precisato i confini della definibilità agevolata: esulano dalla definizione gli atti che, pur nominati diversamente, sono di mera liquidazione e non derivano da esercizio di poteri discrezionali. La Corte utilizza tale orientamento per stabilire che la qualificazione va fatta in astratto con riferimento al tipo di atto e al quadro normativo ratione temporis.

Massime di principio

  • Per valutare la definibilità agevolata di una controversia occorre determinare la natura dell'atto impugnato: se l'atto è di mera liquidazione (emanato senza esercizio di poteri discrezionali di accertamento/rettifica/sanzione) è escluso dalla definizione; se invece l'atto ha natura impositiva (anche se denominato "liquidazione") è definibile.
  • La qualificazione dell'atto deve farsi in astratto, con riferimento al contenuto e al quadro normativo applicabile al momento dell'accertamento (ratione temporis), non in funzione delle difese concrete svolte dalle parti.
  • Quando un precedente giudicato ha fissato solo il valore dei beni e non ha esaurito tutti i profili rilevanti ai fini tributari, atti successivi dell'Amministrazione che agiscano su profili diversi possono conservare natura impositiva e non essere considerati meri atti di liquidazione.
  • L'eccezione di decadenza (D.P.R. 131/1986, art. 76) va valutata tenendo conto della normativa vigente al tempo dell'accertamento: dopo la riforma (accorpamento accertamento/riscossione) la decorrenza può differire; occorre verificare se il presupposto normativo fa decorrere il termine dal deposito o dal passaggio in giudicato.
  • In caso di definizione agevolata accolta, non si applica il "doppio contributo unificato" che è riservato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

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