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Sentenza

Sentenza n. 12011/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del Comune di Genzano di Roma di rigetto definitivo del Condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 12/2004, di cui alla Istanza prot. Nr. 25173 del 09.12.2004 P.E. 238/2004 – del 01.10.2024, prot. nr. 0032216/2024, notificato ai ricorrenti in data 04.10.2024 e 09.10.2024.

Giustizia amministrativa202414153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di condono edilizio relativo a una rimessa pertinenziale, richiesto ai sensi della L. 326/2003 e della L.R. Lazio 12/2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego definitivo di condono deducendo, con un unico motivo articolato in due paragrafi, violazione di legge, dei principi generali e della disciplina urbanistica, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, travisamento, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di riscontri oggettivi, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che il manufatto oggetto della domanda di condono, una rimessa a servizio dell'abitazione, fosse già esistente almeno dal 1936 e che, pertanto, i vincoli urbanistici e paesaggistici successivi non fossero applicabili. Hanno inoltre contestato l'applicabilità delle prescrizioni della L.R. Lazio 12/2004 e del vincolo paesaggistico richiamato nel diniego, affermando che l'immobile preesistente al 1936 avrebbe potuto essere ristrutturato senza autorizzazione o, eventualmente, mediante DIA in sanatoria. A sostegno della preesistenza hanno prodotto uno stralcio della Carta IGM e un estratto di mappa catastale del 1985, oltre a richiamare una dichiarazione del 1986. In memoria di replica hanno chiesto anche una CTU.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non provata la preesistenza del manufatto al 1936: la mappa catastale dimostra soltanto l'esistenza di un immobile nel 1985, mentre la Carta IGM contiene una rappresentazione grafica troppo stilizzata per integrare una prova certa e univoca. Anche ipotizzando l'esistenza del manufatto nel 1936, i ricorrenti non hanno dimostrato la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra la consistenza originaria e quella attuale, tenuto conto del dichiarato completo rifacimento delle parti crollate e del recupero del manufatto. La dichiarazione del 1986 è stata ritenuta irrilevante, sia perché non attestava la preesistenza del manufatto prima di tale data, sia perché dichiarazioni sostitutive o dichiarazioni di terzi non sono sufficienti a provare la data e la consistenza dell'opera. La richiesta di CTU è stata qualificata come esplorativa e quindi respinta. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la triplice autonoma motivazione del diniego: superamento del limite volumetrico del 20% previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.R. Lazio 12/2004; contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia delle zone agricole quanto a lotto minimo, modalità e tipologie realizzabili; non sanabilità dell'intervento per la localizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio 12/2004. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • L. 326/2003

    Costituisce la disciplina statale invocata per la domanda di condono edilizio; la sentenza esamina la domanda nel quadro della normativa sul condono senza riconoscere la sanabilità dell'intervento.

  • L.R. Lazio 12/2004

    È la disciplina regionale applicabile al condono; il diniego è stato fondato, tra l'altro, sul superamento del limite volumetrico del 20% previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), e sulla non sanabilità dell'intervento in area vincolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b).

  • art. 2, comma 1, lett. a), L.R. Lazio 12/2004

    il volume del manufatto, essendo pertinenziale all’edificio residenziale, e assimilato ad ampliamento con volume pari a mc 119,49, risulta superiore al limite del 20% del valore originario prescritto

    Il limite volumetrico costituisce una autonoma ragione ostativa al condono della rimessa pertinenziale.

  • art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio 12/2004

    non è suscettibile di sanatoria, per effetto dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. 12/2004, essendo stato realizzato in una zona posta all’interno del Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004

    La norma regionale è stata applicata dal Comune quale causa di non sanabilità dell'opera ubicata in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    È la disposizione richiamata per individuare il vincolo paesaggistico gravante sull'area; la sentenza non ha ritenuto dimostrata la preesistenza del manufatto tale da sottrarlo alla disciplina vincolistica.

  • L.R. Lazio 38/1999

    La disciplina regionale delle zone agricole è stata richiamata nel diniego quale fonte delle prescrizioni relative a lotto minimo, modalità e tipologie degli interventi realizzabili.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito di memorie e repliche richiamate nello svolgimento del giudizio; la richiesta di CTU formulata nella memoria di replica è stata ritenuta esplorativa.

Massime di principio

  • Chi invoca la disciplina edilizia vigente in una determinata epoca per sottrarre un manufatto a vincoli o limiti successivi deve provare rigorosamente, con documentazione certa, univoca e oggettiva, sia l'esistenza dell'opera alla data rilevante sia la sua precisa consistenza.
  • Una rappresentazione catastale riferita a un'epoca successiva dimostra l'esistenza del manufatto a quella data, ma non prova la sua edificazione in epoca anteriore; analogamente, una cartografia IGM con rappresentazione fortemente stilizzata non è sufficiente, da sola, a dimostrare in modo rigoroso data e consistenza dell'opera.
  • Anche la prova della preesistenza del manufatto non è sufficiente quando non sia dimostrata la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra la consistenza originaria e quella attuale, soprattutto in presenza di interventi di rifacimento o recupero delle parti crollate.
  • Nel giudizio sul diniego di condono, la richiesta di CTU è esplorativa e non può essere accolta quando mira a supplire alla mancata produzione, da parte del privato, di documentazione oggettiva e univoca sulla data di realizzazione e sulla consistenza dell'abuso.
  • Il diniego fondato su più ragioni autonome può essere validamente mantenuto quando il ricorrente non dimostri l'illegittimità di ciascuna autonoma ratio decidendi; nel caso esaminato, restavano comunque non contestate o non superate le ragioni relative al limite volumetrico, al contrasto con la disciplina delle zone agricole e al vincolo paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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