Sentenza n. 463/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento di esclusione, per il lotto n.1, della ricorrente dalla procedura di gara indetta, ai sensi dell'art.71 del d.lgs.31 marzo 2023 n. 36, dal Comune di Cassino per l'affidamento in concessione a soggetti terzi di impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, GA-00560-CIG B998DE920E; b) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi i verbali della Commissione ed in particolare, quello n.2 del 8 gennaio 2026 nonché l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta Pubblirent srls e, ove esistente, quella definitiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto n. 1 di una procedura di gara per l'affidamento in concessione di impianti pubblicitari, nonché gli atti collegati e l'aggiudicazione alla controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a tutti i lotti della procedura, compilando il modello di offerta economica previsto dalla lex specialis. Per il lotto n. 1 aveva indicato, nella casella relativa al prezzo offerto in aumento, l'importo di € 3.057,60, a fronte di una base d'asta annua di € 5.600,00. La stazione appaltante aveva interpretato tale importo come prezzo complessivo, ritenendolo quindi inferiore alla base d'asta ed escludendo la concorrente. La ricorrente sosteneva invece che l'importo rappresentasse il solo rialzo da aggiungere alla base d'asta, con conseguente offerta complessiva di € 8.657,60, superiore a quella della controinteressata, pari a € 5.990,00. Sono stati dedotti la violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 36/2023, dell'avviso e del disciplinare di gara, nonché sviamento e illogicità manifesta. La questione centrale riguardava l'ambiguità della formulazione della lex specialis e l'omesso ricorso al chiarimento sull'offerta economica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che gli atti di gara si limitavano a prescrivere la presentazione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, mediante il modello Allegato C, senza chiarire se nella casella relativa al prezzo offerto in aumento dovesse essere indicato il solo rialzo oppure l'importo complessivo comprensivo della base d'asta. In presenza di un'offerta di dubbia interpretazione, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il potere-dovere di richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. Il chiarimento avrebbe precisato il significato dell'importo già indicato senza modificare l'offerta economica e, pertanto, non avrebbe alterato la par condicio. Il TAR ha valorizzato il principio del risultato e il buon andamento, escludendo che potesse essere estromesso il miglior offerente per una irregolarità meramente formale priva di effettive ricadute sostanziali. È stata annullata l'esclusione, con obbligo per la stazione appaltante di formulare una nuova graduatoria tenendo conto dell'offerta della ricorrente. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la tutela cautelare aveva impedito il verificarsi del danno da aggiudicazione illegittima. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 4.000 per spese di lite; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta nell'ambito della quale il Comune ha indetto la gara.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
Consente di richiedere chiarimenti sull'offerta economica quando l'offerta è ambigua, purché il chiarimento non ne modifichi il contenuto. In presenza di una lex specialis laconica e di un'offerta plausibilmente interpretabile, il ricorso al chiarimento era doveroso.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Nelle procedure di gara impone di privilegiare il conseguimento del risultato sostanziale e di evitare l'esclusione del miglior offerente per irregolarità meramente formali o procedurali prive di effettive ricadute sostanziali.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Richiamati dal giudice quale disciplina processuale applicabile alla decisione della controversia in materia di affidamento.
Massime di principio
- Quando la lex specialis non chiarisce se l'importo da indicare come offerta in aumento sia il solo rialzo o il prezzo complessivo, l'offerta economica che consenta entrambe le interpretazioni non può essere automaticamente esclusa: la stazione appaltante deve richiedere chiarimenti ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
- Il chiarimento sull'offerta economica è ammissibile quando si limita a esplicitare il significato di un importo già indicato e non introduce né modifica elementi dell'offerta; in tal caso non viola la par condicio dei concorrenti.
- Il principio del risultato, applicato alle procedure di gara, impedisce l'esclusione del miglior offerente per una irregolarità meramente formale o procedurale che non incida sostanzialmente sul contenuto dell'offerta e sulla sua comparabilità.
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