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Ordinanza

Ordinanza n. 928/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2026 della ventesima Sotto-commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui è stata espressa una valutazione insufficiente (pari a 15) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero 931; - della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame da avvocato per la sessione 2025, in imminente svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, comunicata alla candidata in data 31 marzo 2026, mediante invio all’area riservata; - se pubblicato, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, in parte qua, laddove non contempla la ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale; - del verbale della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2025, recante i “criteri per la correzione della prova scritta”, nella parte in cui afferma «la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione» - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 giugno 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2025), di indizione della sessione 2025 di Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché dei Decreti Ministeriali del 4 novembre 2025, 25 novembre 2025 e 10 dicembre 2025 con i quali sono state rispettivamente nominate la Commissione centrale e le Sottocommissioni d’esame; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/7/2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; della decisione di cui al verbale del 3 giugno 2026, con cui la Prima Sottocommissione della Commissione per l’Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui è stata espressa una valutazione insufficiente (pari a 16) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero 7; del verbale del 16 giugno 2026, con cui la Prima Sottocommissione della Commissione per l’Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ha dichiarato «non ammessa» la ricorrente alle prove orali dell’esame da avvocato per la sessione 2025, in svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, comunicato con pec ai difensori costituiti in pari data; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;; e per l’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dai difensori della ricorrente alla Corte d’Appello con istanza presentata in data 18 giugno 2026 e, segnatamente, la copia fotostatica dei nove compiti trasmessi insieme a quello della ricorrente per la rivalutazione, nonché le votazioni originariamente attribuite agli stessi dalla Ventesima Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202601450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente degli elaborati scritti dell'esame di abilitazione forense, non ammissione alle prove orali e successiva ricorrezione con nuova valutazione insufficiente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione pari a 15 attribuita dalla ventesima Sotto-commissione all'elaborato scritto contrassegnato con il numero 931 e la conseguente non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2025. Ha inoltre contestato, nella parte relativa all'assenza di obbligo di motivazione della valutazione numerica, i criteri per la correzione della prova scritta, nonché gli atti di indizione e nomina degli organi d'esame. In sede di motivi aggiunti ha impugnato la ricorrezione disposta in via cautelare dal TAR e il nuovo giudizio insufficiente, pari a 16, espresso dalla Prima Sottocommissione sull'elaborato contrassegnato con il numero 7, oltre alla nuova dichiarazione di non ammissione alle prove orali. Ha altresì proposto domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla copia dei nove elaborati trasmessi insieme al proprio per la rivalutazione e alle votazioni originariamente attribuite agli stessi dalla precedente sottocommissione. Nell'ordinanza non sono esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti né una valutazione di merito sulla loro fondatezza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la già fissata udienza pubblica del 21 dicembre 2026 fosse di per sé idonea a tutelare adeguatamente le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente, senza adottare ulteriori misure sospensive o conformative. La decisione non definisce il merito del ricorso introduttivo né dei motivi aggiunti e non decide la domanda di accesso: per quest'ultima ha fissato la camera di consiglio del 25 settembre 2026 ai fini della trattazione ex art. 116 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda. È stata confermata l'udienza pubblica di merito del 21 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta, ritenendo adeguatamente tutelate le esigenze della ricorrente dalla fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso incidentale è stata mantenuta separata dalla decisione cautelare e rinviata a una specifica camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può rendere non necessaria l'adozione di ulteriori misure cautelari quando sia ritenuta idonea a tutelare adeguatamente le esigenze rappresentate dalla parte ricorrente.
  • La domanda di accesso proposta incidentalmente ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. può essere trattata in una distinta camera di consiglio, anche quando la domanda cautelare relativa all'atto impugnato venga respinta.
  • Il rigetto della domanda cautelare non comporta una decisione anticipata sulla legittimità degli atti impugnati né sulla fondatezza dei motivi di ricorso, quando l'ordinanza si fondi esclusivamente sull'adeguatezza della fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelareAccesso documentale
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelare

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