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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5203/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la custodia in carcere per Alfredo Zona e Mario Vittoriosi e gli arresti domiciliari per Rosaria Licciardi per la presumibile partecipazione a un tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di Giuseppe Napolitano e Pasquale Di Franco. Il Tribunale aveva però escluso gravi indizi di usura, ritenendo che le somme fossero state versate per un finto progetto commerciale (truffa) e non per un patto usurario. I difensori hanno denunciato: valutazione errata e violazione di legge (art. 273 c.p.p.; artt. 56, 629 c.p.) per aver ritenuto la gravità indiziaria per un fatto non contestato o per aver effettuato una "valutazione frazionata" illegittima delle dichiarazioni dell'offeso (Napolitano) dopo la ritrattazione; mancata valutazione dell'elemento psicologico utile a distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni; insufficiente motivazione sull'aggravante del metodo mafioso e sulle esigenze cautelari; uso improprio delle dichiarazioni autoindizianti senza le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nella parte che contesta il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione. Ha rilevato vizi nella valutazione della progressione dichiarativa di Napolitano e nell'uso delle sue dichiarazioni dopo ritrattazione, nonché l'illegittimità di una autonoma ricostruzione fattuale operata dal Tribunale che ha cambiato la "causa" dell'azione estorsiva rispetto al capo di imputazione provvisorio (da usura a recupero di somme carpitate con frode) senza necessaria iniziativa del pubblico ministero. La Corte ha inoltre richiamato l'obbligo di applicare le garanzie dell'art. 63 c.p.p. quando il dichiarante rende dichiarazioni autoindizianti. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli (art. 309, comma 7 c.p.p.). Le censure relative all'aggravante di metodo mafioso e alle esigenze cautelari sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma invocata in relazione ai motivi di ricorso sulla valutazione della gravità indiziaria nelle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione effettuata dal Tribunale fosse viziata e ha annullato l'ordinanza.

  • artt. 56, 629 cod. pen.

    Riferiti alla qualificazione del reato (elemento soggettivo ed ipotesi di concorso) e ai profili di responsabilità penale; contestati dai ricorrenti con riguardo alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione come estorsione.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Norma dell'aggravante "metodo mafioso" invocata nel provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto assorbite le doglianze specifiche sull'aggravante senza entrare nel merito.

  • art. 63, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiama le garanzie da applicare quando un testimone o altro dichiarante rende dichiarazioni auto-accusatorie; la Corte ha sottolineato l'obbligo di interrompere il verbale e applicare le garanzie, altrimenti le dichiarazioni successive possono essere inutilizzabili erga omnes.

  • art. 94, comma 1-ter Disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma richiamata per l'effetto del provvedimento cassatorio sulla detenzione in corso: obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza cautelare: la causa è rinviata al Tribunale competente per il riesame.

Massime di principio

  • La Corte ammette la valutazione frazionata delle dichiarazioni dell'offeso solo se le parti ritenute attendibili reggono autonomamente al riscontro e non vi è interferenza logico-fattuale tale da minare la credibilità complessiva.
  • Se il dichiarante rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l'interruzione del verbale e l'applicazione delle garanzie dell'art. 63 c.p.p.; in mancanza, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes.
  • Il tribunale del riesame può confermare una misura cautelare anche con diversa qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ricostruzioni fattuali non originate dall'iniziativa del pubblico ministero.
  • Quando l'unico dato incontestato è l'azione violenta per ottenere somme, il giudice deve valutare la possibile sussunzione anche nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, verificando diritto azionabile in giudizio, destinatario dell'azione e il relativo elemento soggettivo.
  • Le questioni relative all'aggravante o alle esigenze cautelari possono risultare assorbite se il vizio principale riguarda la genuinità delle fonti dichiarative e la ricostruzione fattuale.

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