Cassazione Penale, Sentenza n. 24434/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rideterminato la pena per ciascun imputato in un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 67 di multa, eliminando dal calcolo l'aumento di pena di un mese di reclusione ed euro 50 di multa riferito al reato satellite dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di appello.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di legittimità sono stati proposti ricorsi nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati contestati in concorso (capo 1), aveva confermato per ciascuno la stessa pena inflitta in primo grado, pari a due mesi di reclusione ed euro 100 di multa. I ricorrenti hanno dedotto: a) inosservanza dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per mancata riduzione di un terzo della pena dopo l'estinzione di uno dei reati; b) manifesta illogicità della motivazione; c) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la pena finale era rimasta invariata nonostante l'eliminazione del reato prescritto. La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi, rilevando che la Corte territoriale aveva dichiarato estinto il reato ma non aveva corrispondentemente ridotto il trattamento sanzionatorio, mantenendo la pena di primo grado.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, c.p.p.
In caso di estinzione di uno dei reati considerati ai fini della determinazione della pena, il trattamento sanzionatorio deve essere rideterminato con la corrispondente eliminazione dell'aumento relativo al reato venuto meno.
divieto di reformatio in peius
La pena non può restare invariata quando viene meno uno dei titoli di aumento considerati nel calcolo sanzionatorio, dovendo il giudice correggere la pena in senso favorevole all'imputato.
Massime di principio
- Quando uno dei reati concorrenti viene dichiarato estinto per prescrizione, la pena complessiva deve essere rideterminata espungendo l'aumento riferibile a quel reato, se tale aumento ha inciso sul calcolo finale.
- La conferma della stessa pena originaria, nonostante l'eliminazione di un reato satellite, integra violazione dei criteri di commisurazione della pena e del divieto di reformatio in peius.
- In sede di legittimità, l'errore nel solo trattamento sanzionatorio consente l'annullamento senza rinvio con diretta rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di merito.
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