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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18844/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia origina da tre avvisi di accertamento ICI emessi per l'anno 2010 nei confronti di alcuni soggetti, per omessa o infedele dichiarazione, con recupero di imposta su fabbricati ubicati nel Comune e censiti come un immobile a destinazione mista abitazione/deposito e un immobile a destinazione agricola connessa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti e rigettato quello incidentale del Comune, ritenendo decisiva, ai fini dell'esenzione, la classificazione catastale rurale del fabbricato strumentale in categoria D/10 e la sussistenza dell'annotazione di ruralità per altri immobili. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992, sostenendo che la CTR avesse riconosciuto l'esenzione senza adeguata prova dei requisiti di ruralità, attribuendo valore esclusivo e meramente formalistico al classamento catastale; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che l'annotazione di ruralità per il fabbricato abitativo/deposito fosse stata nel frattempo cancellata o comunque disconosciuta dall'Amministrazione, venendo così meno il presupposto oggettivo dell'esenzione.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di ICI e anche di IMU, ai fini dell'esenzione rileva la classificazione catastale del cespite come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, e che chi contesta il riconoscimento o l'esclusione della ruralità deve impugnare il diverso classamento. Ha inoltre chiarito che un impianto per produzione di energia elettrica da biomassa, se insistente su terreno agricolo, connesso all'attività agricola e correttamente classato in D/10 in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge, può beneficiare dell'esenzione, anche se l'imprenditore agricolo ne sia solo detentore. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il documento richiamato dal Comune era stato già valutato dalla CTR come meramente prodromico a un'eventuale futura cancellazione dell'annotazione e non provava l'effettiva rimozione della ruralità; inoltre, non potevano essere esaminati documenti nuovi prodotti in cassazione fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La disciplina dell'esenzione/assoggettamento ICI è letta in coerenza con il dato catastale del fabbricato rurale.

  • art. 1, comma 423, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali costituisce attività connessa dell'imprenditore agricolo e si considera produttiva di reddito agrario.

  • art. 2135 c.c.

    Le attività di fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell'attività agricola sono attività connesse.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133

    Costituisce parametro per l'accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi del fabbricato rurale strumentale.

  • art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14

    Riconosce l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali classificati in D/10.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106

    Prevede una procedura di variazione catastale e annotazione per il riconoscimento della ruralità, anche retroattivamente.

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, fermo il classamento originario degli immobili abitativi.

  • d.m. 26 luglio 2012, art. 1

    Per i fabbricati rurali diversi da quelli censibili in D/10 è richiesta una specifica annotazione catastale del requisito di ruralità.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124

    Conferma che domanda di variazione e annotazione catastale producono effetti di riconoscimento della ruralità con decorrenza retroattiva.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono ammissibili solo i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso o controricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i vizi dedotti dal ricorrente: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di ICI e IMU, il riconoscimento del regime di ruralità ai fini esonerativi dipende dalla classificazione catastale del bene come rurale; chi intenda contestare tale qualificazione deve agire contro il classamento catastale, non potendo limitarsi a invocare la sola difformità fattuale dell'immobile.
  • Il fabbricato strumentale destinato a impianto di produzione di energia elettrica da biomassa può essere qualificato come fabbricato rurale strumentale, se l'attività è connessa all'impresa agricola, è svolta dall'imprenditore agricolo e ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina speciale.
  • La procedura di variazione catastale e di annotazione del requisito di ruralità ha funzione costitutiva/ricognitiva ai fini fiscali e non sarebbe necessaria se la ruralità discendesse automaticamente dalla mera strumentalità agricola del bene, a prescindere dal classamento.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato su documenti nuovi prodotti per la prima volta in cassazione, salvo i limiti strettamente previsti dall'art. 372 c.p.c.
  • L'esistenza di una comunicazione amministrativa che preannunci un aggiornamento della banca dati non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'effettiva cancellazione dell'annotazione catastale di ruralità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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