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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39480/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/09/2022 che confermava, in esito a giudizio abbreviato, la loro responsabilità per reati fallimentari e altre imputazioni, chiedendo tra l'altro la declaratoria di nullità della sentenza d'appello perché sottoscritta solo dal Consigliere estensore e non dal Presidente del Collegio, l'omessa motivazione su alcune questioni (prevalenza delle circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena, determinazione della pena base) e l'illogicità della motivazione sulla confisca. In particolare per Antonio è stata dedotta la violazione dell'art. 163, comma 3 c.p. (limite per la sospensione condizionale oltre i settanta anni).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla nullità formale: ha ritenuto che la sentenza-documento depositata non fosse sottoscritta dal Presidente del Collegio e che la sola sottoscrizione, in data diversa, di un'ordinanza di correzione dell'errore materiale non possa sostituire la firma del Presidente sulla sentenza stessa. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha dichiarato la nullità relativa del provvedimento e ha annullato la sentenza impugnata disponendo la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rinnovazione della sentenza-documento debitamente sottoscritta. Le altre censure sono state assorbite e non decise nel merito.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite entro il quale i motivi di cassazione possono essere proposti; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla disposizione.

  • art. 163, comma 3, cod. pen.

    Citato dai ricorrenti in relazione al limite di pena per la sospensione condizionale per chi aveva compiuto settanta anni; la questione è stata però assorbita dalla decisione sulla nullità formale.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato nelle censure relative alla determinazione della pena (pena base e applicazione delle circostanze attenuanti); tale motivo non è stato deciso per assorbimento dopo la declaratoria di nullità documentale.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 132 per censurare la motivazione sulla pena; anche questo motivo è stato assorbito.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (principio sulla sottoscrizione della sentenza d'appello)

    Sez. U. n. 14978 del 20/12/2012 e altre pronunce richiamate

    La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Presidente, non giustificata da un impedimento legittimo, configura una nullità relativa della sentenza-documento che impone l'annullamento di tale documento e la restituzione degli atti al giudice di appello perché proceda alla redazione di una nuova sentenza-documento sottoscritta sia dall'estensore sia dal Presidente.

Massime di principio

  • La mancata firma del Presidente su una sentenza d'appello, quando non risulti un impedimento legittimo, costituisce nullità relativa della sentenza-documento: la conseguenza è l'annullamento del documento e la restituzione degli atti al giudice di appello per la nuova redazione e sottoscrizione.
  • La sottoscrizione, anche in diversa data, di un'ordinanza di correzione dell'errore materiale non supplisce alla mancanza della firma del Presidente sulla sentenza originaria: i provvedimenti sono distinti e richiedono autonome sottoscrizioni.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo di nullità formale di questo tipo, le altre censure sostanziali possono rimanere assorbite e saranno riopinate e valutate dalla Corte d'appello all'atto della rinnovazione del provvedimento.
  • Per la difesa è strategico sollevare tempestivamente vizi formali di sottoscrizione per ottenere la rinnovazione del provvedimento; per l'ufficio giudicante è essenziale curare l'adempimento formale della sottoscrizione delle sentenze per evitare annullamenti procedurali.
  • L'annullamento per vizio formale non decide sul merito della responsabilità o delle questioni penali ad essa connesse: tali profili possono essere riesaminati dall'organo di appello quando riformulerà la sentenza-documento correttamente sottoscritta.

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