Sentenza n. 561/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, che aveva annullato la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna
Esito
Favorevole al resistente (militare sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di Finanza aveva irrogato a un maresciallo la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per avere, nel corso di un'attività di polizia giudiziaria, contattato telefonicamente una persona informata sui fatti con modalità percepite come minacciose. Il procedimento penale per tentata estorsione si era concluso con archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il militare aveva dedotto, tra l'altro, la violazione del ne bis in idem, sostenendo che i medesimi fatti fossero già stati archiviati nel 2017 dall'autorità disciplinare competente, e aveva chiesto l'audizione testimoniale dell'ufficiale che aveva disposto l'archiviazione. L'Amministrazione aveva respinto il ricorso gerarchico ritenendo priva di valore la comunicazione via e-mail non protocollata. Il TAR aveva annullato la sanzione per difetto di motivazione e di istruttoria. In appello, l'Amministrazione ha sostenuto che, in ragione dell'autonomia tra procedimento penale e disciplinare, fosse legittimo utilizzare gli elementi raccolti nel procedimento penale senza ripetere l'istruttoria, procedendo soltanto alla loro autonoma valutazione disciplinare.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato l'annullamento della sanzione, integrando e rafforzando la motivazione del TAR. Ha riconosciuto che l'Amministrazione può utilizzare gli elementi acquisiti nel procedimento penale senza dover necessariamente ripetere l'accertamento dei fatti, ma ha precisato che l'autonoma valutazione disciplinare richiede un'istruttoria completa, imparziale e rispettosa del diritto di difesa e non può ridursi a una mera riqualificazione disciplinare del fatto. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva recepito in modo passivo e acritico le dichiarazioni della persona offesa, senza una verifica particolarmente penetrante della loro credibilità e attendibilità, considerato l'astratto interesse della fonte a rendere dichiarazioni etero-accusatorie. Inoltre, aveva irragionevolmente negato rilevanza alla comunicazione e-mail dell'autorità disciplinare che aveva disposto l'archiviazione, valorizzando esclusivamente la mancata protocollazione, formalità interna all'organizzazione amministrativa. Il diniego della prova testimoniale richiesta al fine di chiarire la portata dell'archiviazione, l'eventuale autorizzazione del contatto telefonico e il contesto operativo ha costituito un ulteriore e grave difetto di istruttoria, impedendo una valutazione autonoma e completa dei fatti e comprimendo il diritto di difesa. L'Amministrazione appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte privata e gli altri soggetti citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare consente all'amministrazione di utilizzare gli elementi istruttori acquisiti in sede penale senza necessariamente ripetere l'accertamento dei fatti, ma impone una valutazione disciplinare effettivamente autonoma, completa e imparziale.
- L'autonoma valutazione disciplinare non può consistere nella mera riqualificazione giuridica del fatto emerso nel procedimento penale: l'amministrazione deve esaminare tutte le circostanze rilevanti, comprese quelle favorevoli all'incolpato e le contestazioni difensive.
- Quando la responsabilità disciplinare si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, l'amministrazione deve svolgere una verifica particolarmente penetrante della credibilità e attendibilità della fonte, soprattutto in presenza di un astratto interesse a rendere dichiarazioni etero-accusatorie.
- La mancata protocollazione di una comunicazione trasmessa tramite posta elettronica istituzionale non consente, di per sé, di negarle ogni valore sostanziale quando essa documenti una determinazione dell'autorità disciplinare; il protocollo attiene alla gestione interna dell'affare e non costituisce automaticamente requisito di validità dell'atto.
- Il rigetto immotivato di una prova testimoniale richiesta dall'incolpato è illegittimo quando il testimone possa chiarire circostanze decisive per la ricostruzione dei fatti, la portata di una precedente archiviazione disciplinare e il contesto operativo della condotta contestata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →