Cassazione Civile, Sentenza n. 13496/2020 del 02/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il contributo di bonifica relativo all’anno 2013, non pagato e iscritto a ruolo su iniziativa del consorzio. La CTP di Frosinone aveva deciso la controversia e la CTR del Lazio, con sentenza n. 4533/8/2018 depositata il 26 giugno 2018, aveva rigettato l’appello del consorzio, richiamando precedenti decisioni intervenute tra le stesse parti e il giudicato ivi rilevato. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza fosse priva di motivazione effettiva perché si limitava a richiamare quattro precedenti della CTR; con il secondo ha lamentato che il rinvio per relationem non esplicitasse il percorso logico-giuridico seguito. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato esterno, asseritamente formatosi sul medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: non ricorreva una motivazione apparente, perché la CTR aveva reso comprensibile la ragione della conferma della decisione di primo grado, facendo rinvio a precedenti sentenze tra le stesse parti e al giudicato in esse rilevato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la decisione impugnata era sorretta da due autonome rationes, il giudicato esterno e il rinvio per relationem, ma il consorzio aveva censurato soltanto la motivazione per relationem, senza contestare la ratio relativa al giudicato né svolgere un’analisi specifica delle argomentazioni dei precedenti richiamati. La Corte ha inoltre precisato che il rinvio motivazionale può legittimamente riferirsi anche a precedenti di merito e che, in tal caso, la parte impugnante deve esaminare la sovrapponibilità del caso e censurare specificamente le argomentazioni recepite. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
si è in presenza di una omessa motivazione o di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non consente di comprendere l’iter logico della decisione né di controllarne l’esattezza e la logicità; il rinvio a precedenti non integra tale vizio se rende riconoscibili le ragioni della pronuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione “per relationem” della sentenza, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1, disp. att., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.
La motivazione per relationem può richiamare anche precedenti di merito, purché le argomentazioni richiamate siano recepite nella decisione e riferibili a casi identici o a questioni identiche.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
La motivazione “per relationem” della sentenza, ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1, disp. att., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.
La Corte respinge la censura di carenza motivazionale nel quadro delle regole sulla motivazione delle sentenze tributarie, riconoscendo che il rinvio a precedenti di merito è ammissibile alle condizioni indicate.
art. 2909 c.c.
Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la società contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito già nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.
La norma è richiamata quale fondamento della censura incidentale relativa al giudicato esterno, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo di ricorso risulta infondato.
La censura per error in procedendo relativa alla motivazione non è fondata quando la sentenza rende comunque percepibili le ragioni della decisione attraverso il rinvio a precedenti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la società contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito già nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.
Il ricorso incidentale prospettava una violazione di legge riferita al giudicato esterno, ma la questione non è stata decisa nel merito, essendo il motivo rimasto assorbito.
art. 360 c.p.c.
Costituisce ormai orientamento consolidato che “Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: le censure devono investire specificamente le ragioni autonome poste a fondamento della decisione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
In caso di integrale rigetto dell’impugnazione, sussistendone i presupposti temporali e processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e determina la nullità della sentenza, quando le argomentazioni, pur materialmente presenti, non consentono di percepire l’iter logico seguito dal giudice né rendono possibile un controllo effettivo sulla correttezza e logicità del ragionamento.
- Il giudice può motivare per relationem richiamando precedenti conformi anche di merito, purché il richiamo renda tali argomentazioni parte integrante della decisione e permetta di comprenderne le ragioni.
- Quando la sentenza è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non formula specifiche censure contro ciascuna ratio.
- Chi contesta una motivazione per relationem deve esaminare i precedenti recepiti, verificare e contestare specificamente la loro sovrapponibilità alla fattispecie e censurare le argomentazioni che la sentenza ha fatto proprie.
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