Sentenza n. 112/2026 - Potenza, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del Capo Squadra Esperto Michele Donato Iunissi ad ottenere la corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86/2001 per il periodo 1.1.2017-31.12.2018; e, per l’effetto, la condanna del Ministero dell’Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al pagamento della somma di € 12.515,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001 per il periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già in servizio presso una Stazione del Corpo Forestale dello Stato, è transitato dal 1 gennaio 2017 presso la sede dei Vigili del Fuoco di Potenza a seguito della soppressione e dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato. Ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. 86/2001 per i primi ventiquattro mesi successivi al trasferimento, quantificata in € 12.515,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. L’Amministrazione ha contestato la fondatezza della pretesa. In via preliminare, il giudice ha esaminato la giurisdizione e la prescrizione. Nel merito, la questione riguardava l’applicabilità dell’esclusione prevista dall’art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001 ai trasferimenti del personale del Corpo Forestale dello Stato verso altre Amministrazioni conseguenti al riordino normativo. Il ricorrente ha inoltre provato che la distanza tra la precedente sede di Forenza e quella successiva di Potenza era superiore a 10 km.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, poiché il ricorrente appartiene al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001. Ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. per la natura patrimoniale e di diritto soggettivo della controversia, rilevando che la prescrizione non era stata eccepita dall’Amministrazione e che era stata comunque interrotta dalle istanze del 12 aprile 2021 e del 30 dicembre 2024. Nel merito, ha interpretato il combinato disposto dell’art. 18, comma 13, d.lgs. 177/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, l. 86/2001 nel senso che l’esclusione dell’indennità riguarda soltanto il personale la cui precedente sede sia stata materialmente soppressa perché non più necessaria nella riorganizzazione territoriale. Essa non si applica invece al trasferimento derivante dall’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato in altra Amministrazione, quando la sede precedente non sia stata materialmente soppressa ma incorporata nell’Arma dei Carabinieri. Poiché il trasferimento aveva comportato il passaggio a una sede sita in un Comune diverso e distante oltre 10 km, è stato riconosciuto il diritto all’indennità per il periodo richiesto. Il TAR ha escluso, tuttavia, la rivalutazione monetaria: trattandosi di beneficio di natura indennitaria e non retributiva, spettano soltanto gli interessi legali ex art. 1282, comma 1, c.c., decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 3, comma 1, d.lgs. 165/2001
Ricompresa il personale dei Vigili del Fuoco tra le categorie di dipendenti pubblici sottratte alla privatizzazione del rapporto di lavoro.
art. 2948, n. 4, c.c.
Prevede il termine quinquennale di prescrizione applicabile alla pretesa patrimoniale relativa ai ratei dell’indennità.
art. 18, comma 13, d.lgs. 177/2016
al personale del Corpo Forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente Decreto si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 1 bis, L. n. 86/2001
Rende applicabile al personale transitato dal Corpo Forestale dello Stato la disciplina dell’art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001.
art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001
l’indennità di cui al comma 1, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 Km., a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni
Norma derogatoria, da interpretare restrittivamente; l’esclusione opera per la sede materialmente soppressa o dislocata, non per ogni trasferimento conseguente all’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.
art. 1, comma 1, l. 86/2001
trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, sita in un Comune diverso da quello della sede di provenienza, compete un’indennità mensile pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi 12 mesi
Riconosce l’indennità al personale trasferito d’autorità in un Comune diverso, per i primi ventiquattro mesi, quando non ricorra l’esclusione del comma 1-bis.
art. 1282, comma 1, c.c.
Consente il riconoscimento dei soli interessi legali sui ratei dell’indennità, dalla loro maturazione fino al soddisfo.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.
Fondano, insieme alle disposizioni del codice di procedura civile richiamate, la regolazione delle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- L’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, l. 86/2001 spetta al personale trasferito d’autorità in una sede situata in un Comune diverso da quello di provenienza, per i primi dodici mesi in misura intera e per i secondi dodici mesi in misura ridotta, salvo le specifiche ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- L’esclusione dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001, in quanto derogatoria rispetto alla regola generale di spettanza del beneficio, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere estesa analogicamente a trasferimenti non espressamente contemplati.
- Il trasferimento del personale del Corpo Forestale dello Stato verso altra Amministrazione, conseguente all’assorbimento del Corpo, non rientra nell’esclusione dell’art. 1, comma 1-bis, l. 86/2001 quando la precedente sede non sia stata materialmente soppressa o dislocata, ma sia stata incorporata nell’Arma dei Carabinieri.
- La controversia patrimoniale relativa alla corresponsione dell’indennità di trasferimento al personale dei Vigili del Fuoco appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico.
- L’indennità di trasferimento ex art. 1 l. 86/2001 ha natura indennitaria e non retributiva; sui relativi ratei spettano gli interessi legali dalla scadenza, ma non la rivalutazione monetaria.
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