Sentenza del 14/03/2019 n. 1588 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE- IRAP- Presupposto-- Associazione professionale- Attività autonomamente organizzata- Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell'IRAP previsto dagli articoli 2 e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997. In particolare, si discute se l'esercizio associato di arti e professioni integri automaticamente un'autonoma organizzazione, senza necessità di verificare in concreto l'entità dei mezzi, delle strutture o del surplus organizzativo a disposizione del professionista.
La decisione
La sentenza afferma che l'esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce di per sé, ex lege, un'autonoma organizzazione e determina quindi l'assoggettamento all'IRAP. Non è pertanto necessario un ulteriore accertamento concreto sull'esistenza dell'organizzazione. Resta tuttavia richiamato l'orientamento secondo cui il singolo professionista può ottenere l'esonero se dimostra di non beneficiare del surplus organizzativo derivante dalla partecipazione allo studio associato.
Norme richiamate
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)
Include tra i soggetti passivi dell'IRAP gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata.
Massime di principio
- L'esercizio associato di un'attività professionale è normalmente considerato sufficiente, da solo, a integrare il requisito dell'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- In presenza di uno studio o di un'associazione professionale, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare l'esistenza di dipendenti, beni strumentali rilevanti o una struttura organizzativa particolarmente complessa.
- Il singolo professionista può tuttavia tentare di superare la presunzione dimostrando concretamente di non usufruire del surplus organizzativo dell'associazione e di svolgere l'attività in modo sostanzialmente autonomo.
- La possibilità di esonero del singolo associato dipende dalla prova concreta della sua estraneità ai benefici organizzativi comuni; non è sufficiente affermare genericamente di operare individualmente.
- La giurisprudenza non è stata del tutto uniforme: l'orientamento prevalente esclude la necessità di un accertamento sull'autonoma organizzazione dell'associazione, mentre alcuni precedenti ammettono una prova contraria riferita alla posizione del singolo professionista.
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