Ordinanza n. 1875/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di decadenza dall’impiego n.333/SAA/I/208924 del 31 ottobre 2025, adottato ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, notificato al ricorrente in data 12 novembre 2025, nonché di ogni atto presupposto, istruttorio e consequenziale, ivi incluso il parere del Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella parte in cui ritiene sussistente una situazione di incompatibilità mai realizzatasi in fatto e comunque già definitivamente cessata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dall'impiego per asserita incompatibilità derivante dalla collaborazione artistica a un programma televisivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di decadenza dall'impiego adottato ai sensi dell'art. 51 d.P.R. 335/1982, sostenendo che la situazione di incompatibilità fosse insussistente in fatto e comunque definitivamente cessata. Il giudizio cautelare ha richiesto l'accertamento della data effettiva delle riprese del programma televisivo successive alla diffida del 28 agosto 2025 a interrompere la collaborazione artistica, poiché l'inottemperanza alla diffida costituisce, secondo il provvedimento, il presupposto dell'operatività della causa di decadenza. Il TAR ha inoltre ritenuto necessario approfondire la natura, i caratteri e l'eventuale onerosità del rapporto di collaborazione con la società produttrice, al fine di verificarne la riconducibilità alle fattispecie di incompatibilità previste dall'art. 50, comma 1, d.P.R. 335/1982. Il Ministero ha prodotto una comunicazione della direzione artistica secondo cui le riprese sarebbero proseguite fino al 3 settembre 2025 e una puntata ulteriore sarebbe stata girata il 10 ottobre 2025; il ricorrente ha prodotto un'attestazione del produttore esecutivo che colloca la sua partecipazione alle riprese presso il resort nel periodo 23-28 agosto 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori sulla collocazione temporale delle riprese e sulla gratuità, onerosità e corretta qualificazione del rapporto di collaborazione artistica. Ha ordinato a entrambe le parti di depositare entro 40 giorni tutta la documentazione e gli elementi di prova disponibili, rispettivamente a sostegno e a confutazione della gratuità della collaborazione o comunque utili alla qualificazione del rapporto. Ha rinviato l'esame complessivo delle questioni all'udienza pubblica del 21 luglio 2026. In sede cautelare ha sospeso l'esecuzione del decreto di decadenza fino alla decisione di merito, ravvisando il periculum in mora nelle ricadute patrimoniali ed esistenziali dell'immediata interruzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione e nel pregiudizio a diritti riconducibili all'art. 36 Cost.; il provvedimento non esprime una definitiva valutazione positiva sul fumus, lasciando riservata ogni valutazione alla luce degli esiti istruttori. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione rileva per qualificare il rapporto di collaborazione artistica e verificarne l'eventuale riconducibilità alle fattispecie di incompatibilità previste per il personale della Polizia di Stato.
art. 51 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione costituisce la base normativa del decreto di decadenza; il TAR considera decisivo, ai fini dell'operatività della causa di decadenza, l'accertamento dell'eventuale inosservanza della diffida a interrompere la collaborazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente e posta a fondamento della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
art. 36 Costituzione
È richiamato in relazione ai diritti patrimoniali ed esistenziali che potrebbero essere pregiudicati dall'immediata interruzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una decadenza dall'impiego per incompatibilità dipende dall'inosservanza di una diffida a interrompere un'attività esterna, il giudice deve verificare in concreto la data di cessazione dell'attività e l'eventuale partecipazione dell'interessato ad attività successive alla diffida.
- Ai fini della qualificazione di un'attività esterna come incompatibile con l'impiego pubblico, è necessario accertare natura, caratteri e onerosità del rapporto, non essendo sufficiente la mera esistenza di una collaborazione con un soggetto privato.
- Quando gli elementi disponibili sulla condotta successiva alla diffida e sulla natura del rapporto sono contrastanti o incompleti, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori a carico di entrambe le parti e rinviare la decisione di merito.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nelle ricadute patrimoniali ed esistenziali derivanti dall'immediata cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, anche quando la valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto richieda ulteriori approfondimenti istruttori.
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