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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e altri reati (capi 98-100). Il ricorrente deduceva che la fornitura di sostanza stupefacente proveniva dalla famiglia Lembo per un arco temporale circoscritto (circa tre settimane) e per uso personale, senza prova dell'"affectio societatis" o di scopo comune di profitto e che, perciò, mancavano i presupposti per ritenere la sua partecipazione al sodalizio né sussistevano esigenze cautelari idonee a giustificare la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui il rapporto di fornitura può essere elemento costitutivo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti solo se emergono specifici elementi che dimostrino la trasformazione del rapporto sinallagmatico in vincolo societario (es.: durata e stabilità dell'accordo, modalità continuative di approvvigionamento, rilevanza economica/quantitativa delle transazioni, rilevanza dell'acquirente per il sodalizio, consapevolezza di agire nell'ambito dell'organizzazione). Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia compiuto un salto logico desumendo la partecipazione del ricorrente al sodalizio sulla base della sola reiterazione della fornitura, in arco temporale circoscritto, e della relazione con Antonietta Lembo, senza verificare la presenza delle connotazioni necessarie. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, con istruzioni sul contenuto motivazionale richiesto per provare l'adesione del ricorrente alla "societas sceleris" e la qualificazione del rapporto di fornitura come attuazione del programma associativo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma riferita all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte precisa che per inquadrare la condotta nell'art.74 non basta la mera fornitura reiterata: è necessaria prova di elementi che evidenzino la trasformazione del rapporto di fornitura in vincolo associativo ("affectio societatis", stabilità, rilevanza economica, consapevolezza di partecipare all'organizzazione).

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Richiamata nella motivazione come norma rilevante in tema di reati connessi agli stupefacenti; la Corte osserva che gli elementi probatori considerati debbono essere adeguati a distinguere il consumo personale o il rapporto di fornitura occasionale dalla partecipazione associativa.

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma procedurale che disciplina la rimessione del procedimento per nuovo giudizio in caso di annullamento in sede di legittimità; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale competente ai sensi di questa disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 94

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone l'inoltro alla Cancelleria per gli atti consequenziali.

Massime di principio

  • La mera reiterazione di forniture non è di per sé sufficiente a configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: è necessario dimostrare elementi concreti di stabilità e integrazione organizzativa.
  • Elementi utili per inferire l'"affectio societatis" includono la durata e continuità dell'accordo, le modalità di approvvigionamento, la rilevanza quantitativa ed economica delle transazioni e la posizione funzionale dell'acquirente rispetto al sodalizio.
  • Non è richiesta l'esclusività del rapporto di fornitura, ma occorre che la volontà delle parti oltrepassi la mera esecuzione contrattuale sinallagmatica, traducendosi nella consapevolezza e volontà di contribuire al progetto criminoso comune.
  • In sede cautelare il giudice deve motivare con precisione come i fatti accertati soddisfino la soglia di gravità indiziaria necessaria per ritenere la partecipazione associativa; motivazioni generiche o basate solo sulla relazione personale e sulla reiterazione non sono sufficienti.
  • Per il pubblico ministero è fondamentale documentare aspetti oggettivi (quantitativi, economici, organizzativi) e prospettare il prevedibile effetto destabilizzante dell'interruzione della fornitura sull'operatività del sodalizio.
  • Nel dubbio sulla sussistenza dei requisiti associativi, la misura cautelare personale può essere annullata e il giudice di merito richiamato a fornire una motivazione più puntuale e circostanziata.

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