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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18412/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sette motivi. In sintesi: si contestava la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) in relazione al trasferimento di "nomi a dominio" a una società terza e all'uso/elusione del divieto di impiego dei marchi "Richmond"; si denunciava l'utilizzo di una e-mail non acquisita agli atti (29/06/2016), la prescrizione dei reati anteriori al 21/10/2016, l'irrilevanza o la non opponibilità del divieto rispetto ad alcune società, e che i prodotti contestati fossero stati legittimamente prodotti prima della scadenza dei diritti. Si impugnava inoltre la qualificazione come contraffazione (art. 473 c.p. e aggravante artt. 474-ter) e la configurazione del reato di vendita con segni mendaci (art. 517 c.p.) in relazione ai marchi "Rich" e "Richmond", la determinazione della pena e l'applicazione dell'aggravante per sistematicità/organizzazione, la condanna generica al risarcimento dei danni (art. 74 c.p.p.) e la mancata trasmissione degli atti al P.M. per possibili reati connessi (art. 207 e 241 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o manifestamente infondate le censure: 1) il trasferimento dei "nomi a dominio" alla società gestita dalla figlia integrava l'elusione del provvedimento giudiziario (art. 388 c.p.), indipendentemente dall'uso integrale della e-mail citata; 2) l'elusione del divieto d'uso dei marchi risultava provata anche per condotte protrattesi oltre il 1/1/2017 e quindi non estinta per prescrizione nella parte rilevante; 3) la contraffazione dei marchi (art. 473 c.p.) era configurabile quando il soggetto che appone o utilizza i segni non era legittimato a farlo, anche se aveva precedentemente fruito dei marchi; 4) la vendita con segni mendaci (art. 517 c.p.) sussisteva per l'idoneità ingannatoria del marchio "Rich" rispetto a "Richmond" alla luce degli elementi probatori; 5) l'aggravante ex art. 474-ter era correttamente applicata e le pene complessive erano contenute; 6) la condanna generica al risarcimento dei danni era legittima in assenza di prova puntuale, poiché sufficiente l'accertamento del potenziale danno e del nesso causale desumibile; 7) le doglianze sulla mancata trasmissione al P.M. non sono valutabili in cassazione se non cagionate da norme sanzionate a pena di nullità. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rifusione spese delle parti civili e versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; liquidazione in favore delle parti civili di euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    Integrano il reato sia il rifiuto di eseguire un provvedimento giudiziario sia qualsiasi condotta idonea a renderne impossibile o più difficoltosa l'esecuzione (es. trasferimento di "nomi a dominio" a terzi), valutabile anche alla luce degli elementi probatori che dimostrano l'intento elusivo.

  • art. 473 cod. pen.

    La contraffazione di marchi sussiste quando si appongono o si usano segni distintivi protetti senza esserne legittimati in quel momento, anche se in passato l'uso era stato legittimo; tutela la fede pubblica e l'identificazione del produttore.

  • art. 474-ter cod. pen.

    L'aggravante per sistematicità o allestimento di mezzi si applica quando l'attività illecita viene svolta avvalendosi di strutture produttive o organizzative che amplificano l'offesa; nel caso valutata applicabile in relazione all'uso di uno stabilimento produttivo.

  • art. 517 cod. pen.

    La vendita di prodotti con segni mendaci si configura anche per mera imitazione idonea a trarre in inganno sull'origine, qualità o provenienza; l'idoneità ingannatoria va valutata sulle risultanze di fatto.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione all'acquisizione di prove documentali, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero specifiche rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha richiamato i limiti di specificità e le categorie di censure ammissibili (lett. b, c, e) nel valutare l'ammissibilità e il merito delle censure).

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna al risarcimento dei danni; la giurisprudenza consente una condanna generica quando sussiste la potenziale capacità lesiva del fatto e il nesso causale desumibile anche presuntivamente.

  • art. 207 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di trasmissione degli atti al P.M. qualora emergano elementi di reato; la Corte ha osservato che la mancata trasmissione non è censurabile in cassazione se la norma non prevede una sanzione a pena di nullità.

  • art. 241 e art. 124 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle regole di rito e alla non automatica invalidità delle violazioni procedurali: l'inosservanza delle norme processuali non comporta necessariamente nullità se non prevista a pena.

Massime di principio

  • Il trasferimento a terzi di beni immateriali (es. "nomi a dominio") finalizzato a eludere un provvedimento giudiziario può integrare il reato di cui all'art. 388 c.p. se la condotta rende l'esecuzione impossibile o più difficoltosa, anche in assenza di una formale notifica certificata, quando il quadro probatorio dimostra l'intento elusivo.
  • L'uso continuato di marchi o segni distintivi da parte di soggetti che non sono più titolari o autorizzati può integrare la contraffazione ai sensi dell'art. 473 c.p.: cioè il titolo legittimante al momento dell'uso che conta, non la storicità dell'utilizzo.
  • La vendita o l'esposizione di prodotti con segni imitativi idonei a trarre in inganno l'acquirente integra il reato di cui all'art. 517 c.p.; l'idoneità ingannatoria è questione di fatto valutata sulle risultanze istruttorie (perquisizioni, fatture, istruzioni operative, segnaletica esposta).
  • Le doglianze processuali in Cassazione devono essere specifiche e agganciate a vizi di diritto o procedure sanzionate a pena di nullità; molte questioni di merito o valutazioni probatorie non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • La condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale è ammissibile quando il fatto accertato mostra una potenziale capacità lesiva e un nesso causale desumibile, anche in via presuntiva; la prova puntuale del danno non sempre è richiesta.
  • La prescrizione va valutata con attenzione rispetto alle date fino alle quali le condotte sono state accertate e alle eventuali sospensioni: atti prolungati nel tempo possono interrompere o sospendere i termini.

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