Cassazione Penale, Sentenza n. 18412/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sette motivi. In sintesi: si contestava la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) in relazione al trasferimento di "nomi a dominio" a una società terza e all'uso/elusione del divieto di impiego dei marchi "Richmond"; si denunciava l'utilizzo di una e-mail non acquisita agli atti (29/06/2016), la prescrizione dei reati anteriori al 21/10/2016, l'irrilevanza o la non opponibilità del divieto rispetto ad alcune società, e che i prodotti contestati fossero stati legittimamente prodotti prima della scadenza dei diritti. Si impugnava inoltre la qualificazione come contraffazione (art. 473 c.p. e aggravante artt. 474-ter) e la configurazione del reato di vendita con segni mendaci (art. 517 c.p.) in relazione ai marchi "Rich" e "Richmond", la determinazione della pena e l'applicazione dell'aggravante per sistematicità/organizzazione, la condanna generica al risarcimento dei danni (art. 74 c.p.p.) e la mancata trasmissione degli atti al P.M. per possibili reati connessi (art. 207 e 241 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o manifestamente infondate le censure: 1) il trasferimento dei "nomi a dominio" alla società gestita dalla figlia integrava l'elusione del provvedimento giudiziario (art. 388 c.p.), indipendentemente dall'uso integrale della e-mail citata; 2) l'elusione del divieto d'uso dei marchi risultava provata anche per condotte protrattesi oltre il 1/1/2017 e quindi non estinta per prescrizione nella parte rilevante; 3) la contraffazione dei marchi (art. 473 c.p.) era configurabile quando il soggetto che appone o utilizza i segni non era legittimato a farlo, anche se aveva precedentemente fruito dei marchi; 4) la vendita con segni mendaci (art. 517 c.p.) sussisteva per l'idoneità ingannatoria del marchio "Rich" rispetto a "Richmond" alla luce degli elementi probatori; 5) l'aggravante ex art. 474-ter era correttamente applicata e le pene complessive erano contenute; 6) la condanna generica al risarcimento dei danni era legittima in assenza di prova puntuale, poiché sufficiente l'accertamento del potenziale danno e del nesso causale desumibile; 7) le doglianze sulla mancata trasmissione al P.M. non sono valutabili in cassazione se non cagionate da norme sanzionate a pena di nullità. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rifusione spese delle parti civili e versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; liquidazione in favore delle parti civili di euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Integrano il reato sia il rifiuto di eseguire un provvedimento giudiziario sia qualsiasi condotta idonea a renderne impossibile o più difficoltosa l'esecuzione (es. trasferimento di "nomi a dominio" a terzi), valutabile anche alla luce degli elementi probatori che dimostrano l'intento elusivo.
La contraffazione di marchi sussiste quando si appongono o si usano segni distintivi protetti senza esserne legittimati in quel momento, anche se in passato l'uso era stato legittimo; tutela la fede pubblica e l'identificazione del produttore.
L'aggravante per sistematicità o allestimento di mezzi si applica quando l'attività illecita viene svolta avvalendosi di strutture produttive o organizzative che amplificano l'offesa; nel caso valutata applicabile in relazione all'uso di uno stabilimento produttivo.
La vendita di prodotti con segni mendaci si configura anche per mera imitazione idonea a trarre in inganno sull'origine, qualità o provenienza; l'idoneità ingannatoria va valutata sulle risultanze di fatto.
Richiamato nel ricorso in relazione all'acquisizione di prove documentali, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non fossero specifiche rispetto alla motivazione di merito.
Stabilisce i motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha richiamato i limiti di specificità e le categorie di censure ammissibili (lett. b, c, e) nel valutare l'ammissibilità e il merito delle censure).
Norma che disciplina la condanna al risarcimento dei danni; la giurisprudenza consente una condanna generica quando sussiste la potenziale capacità lesiva del fatto e il nesso causale desumibile anche presuntivamente.
Prevede l'obbligo di trasmissione degli atti al P.M. qualora emergano elementi di reato; la Corte ha osservato che la mancata trasmissione non è censurabile in cassazione se la norma non prevede una sanzione a pena di nullità.
art. 241 e art. 124 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle regole di rito e alla non automatica invalidità delle violazioni procedurali: l'inosservanza delle norme processuali non comporta necessariamente nullità se non prevista a pena.
Massime di principio
- Il trasferimento a terzi di beni immateriali (es. "nomi a dominio") finalizzato a eludere un provvedimento giudiziario può integrare il reato di cui all'art. 388 c.p. se la condotta rende l'esecuzione impossibile o più difficoltosa, anche in assenza di una formale notifica certificata, quando il quadro probatorio dimostra l'intento elusivo.
- L'uso continuato di marchi o segni distintivi da parte di soggetti che non sono più titolari o autorizzati può integrare la contraffazione ai sensi dell'art. 473 c.p.: cioè il titolo legittimante al momento dell'uso che conta, non la storicità dell'utilizzo.
- La vendita o l'esposizione di prodotti con segni imitativi idonei a trarre in inganno l'acquirente integra il reato di cui all'art. 517 c.p.; l'idoneità ingannatoria è questione di fatto valutata sulle risultanze istruttorie (perquisizioni, fatture, istruzioni operative, segnaletica esposta).
- Le doglianze processuali in Cassazione devono essere specifiche e agganciate a vizi di diritto o procedure sanzionate a pena di nullità; molte questioni di merito o valutazioni probatorie non sono sindacabili in sede di legittimità.
- La condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale è ammissibile quando il fatto accertato mostra una potenziale capacità lesiva e un nesso causale desumibile, anche in via presuntiva; la prova puntuale del danno non sempre è richiesta.
- La prescrizione va valutata con attenzione rispetto alle date fino alle quali le condotte sono state accertate e alle eventuali sospensioni: atti prolungati nel tempo possono interrompere o sospendere i termini.
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