Cassazione Penale, Sentenza n. 39413/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché la competente autorità giudiziaria tedesca ha revocato il mandato di arresto europeo e la Corte d'appello di Milano ha di conseguenza revocato la misura cautelare. Essendo il mandato revocato, la pronuncia di consegna non poteva più essere eseguita e quindi è stata annullata senza esame del merito dei motivi sottoposti dal ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva disposto la consegna del ricorrente alla Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il ricorso denunciava: (i) violazione del principio di proporzionalità e dei diritti garantiti dal TUE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla CEDU (artt. 5 e 6 TUE; artt. 6, 7 e 52 CDFUE; artt. 5 e 8 CEDU); (ii) violazione della legge 69/2005 (art. 7, comma 3; art. 6, comma 1, lett. f)) per presunta impossibilità di accertare con certezza la pena massima prevista per i reati indicati nel mandato di arresto europeo.
Norme richiamate
Trattato sull'Unione Europea (TUE)
Rinvio ai principi generali (proporzionalità e rispetto delle competenze) citati dal ricorrente; non sono stati valutati nel merito perché la revoca del mandato ha reso la questione priva di oggetto.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
Richiamata in relazione alla tutela dei diritti fondamentali e al principio di proporzionalità. Anche qui la Corte non si è pronunciata sul meritato rispetto di tali diritti a causa della revoca del mandato.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Citata in ordine alla libertà personale e al rispetto della vita privata; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale per sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo.
Legge 24 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato di arresto europeo)
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di individuare la pena massima applicabile per i reati oggetto del mandato; la questione è stata sollevata ma non decisa perché il mandato è stato revocato.
art. 6, comma 1, lett. f)
Invocata come possibile vizio di legittimità della consegna quando non sia certa la misura della pena; anche questa censura è rimasta senza esame sostanziale a seguito della revoca dell'ordine di arresto.
Norma richiamata nella disposizione di invio alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali all'annullamento della sentenza (adempimenti amministrativi e comunicazioni previste dalla legge sull'esecuzione del mandato).
Massime di principio
- La revoca del mandato di arresto europeo da parte dell'autorità emittente rende priva di oggetto la decisione nazionale che aveva disposto la consegna: il provvedimento di consegna va annullato senza rinvio.
- Se l'ordine di consegna cade per sopravvenuta revoca del mandato, le questioni sostanziali sollevate dal ricorrente (es. violazione di diritti fondamentali o mancanza di certezza sulla pena) diventano inammissibili o prive di oggetto e non vengono decise nel merito.
- Prima di disporre la consegna il giudice nazionale deve verificare la vigenza e la permanenza del mandato di arresto europeo; ogni modifica o revoca sopravvenuta da parte dell'autorità emittente impone la cessazione dell'esecuzione e la revoca delle misure cautelari correlate.
- Quando il mandato è ancora valido, i profili di proporzionalità e di rispetto dei diritti garantiti dalla Carta UE e dalla CEDU vanno valutati concretamente: la mancanza di certezza sulla pena massima può integrare motivo di rifiuto o di sospensione dell'esecuzione ai sensi della normativa nazionale di attuazione (legge 69/2005).
- Gli adempimenti amministrativi successivi all'annullamento per revoca del mandato devono rispettare le procedure previste dall'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005, garantendo la comunicazione e le formalità previste dalla normativa sul mandato di arresto europeo.
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