Sentenza n. 1919/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.76/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'assegnazione della carta elettronica per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 76/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di 2.500 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Sono state chieste l'adozione delle misure necessarie a conformarsi al giudicato, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, nelle more del giudizio, il Ministero ha eseguito il giudicato mediante l'accreditamento, avvenuto il 19 gennaio 2026, dell'importo controverso. La dichiarazione della ricorrente depositata il 17 aprile 2026 ha consentito al Collegio di prendere atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Non sono state applicate la penalità di mora né disposte la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell'orientamento della Sezione in materia di procura alle liti generica, richiamato come ragione per la compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora era stata richiesta dalla ricorrente, ma non è stata applicata poiché il giudicato è stato eseguito nelle more del giudizio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale disposizione sulla attestazione del passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento del ricorso per ottemperanza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara l'avvenuto soddisfacimento della pretesa, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- L'esecuzione spontanea del giudicato durante il giudizio di ottemperanza rende non necessarie le misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta, e impedisce l'applicazione di una penalità di mora non più funzionale a garantire l'adempimento.
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