Cassazione Penale, Sentenza n. 16454/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida della "diffida" (provvedimento ex art. 6 legge n. 401/1989) con prescrizione accessoria dell'obbligo di presentazione periodica presso la Stazione dei CC. Il ricorrente deduceva: (1) omissione di motivazione perché il Gip non ha considerato la memoria difensiva da lui inviata via PEC entro 48 ore; (2) vizio di violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'inserimento dell'obbligo accessorio di presentazione periodica; (3) ineseguibilità dell'obbligo per mancanza di indicazione delle partite/occasioni concrete cui si riferisce; (4) mancata indicazione delle ragioni di necessità e urgenza a giustificazione della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha dichiarato inefficace, nella parte relativa all'obbligo di presentazione periodica presso l'autorità di pubblica sicurezza, il provvedimento del Questore del 14 marzo 2023. La Corte ha stabilito altresì che la memoria trasmessa tramite PEC all'indirizzo istituzionale del Tribunale è modalità valida e che il Gip ha errato nel non valutare le ragioni difensive rilevanti, in particolare la censura sul precedente "daspo" risalente a quasi 20 anni prima, la cui valutazione era necessaria per verificare il requisito della concreta e attuale pericolosità e la necessità/urgenza del provvedimento.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
comma 2-bis richiamato nel testo
Disciplina la diffida a non assistere a manifestazioni sportive e le prescrizioni accessorie (es. obbligo di presentazione). Prevede termini stringenti per la convalida giudiziaria (48 ore per la presentazione di memorie e 96 ore come termine per la convalida del Gip) e non esclude la presentazione di memorie via PEC.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13
comma terzo citato nel testo
Richiama la tutela della libertà personale e giustifica la necessità di termini perentori e garanzie procedurali (convalida giudiziaria in tempi ristretti) per le misure che ne limitano l'esercizio.
Provvedimento del Ministero della Giustizia 9 novembre 2020
indica l'indirizzo PEC abilitato del Tribunale di Modena per ricezione atti penali
Convalida la legittimità dell'invio di memorie tramite PEC agli indirizzi istituzionali indicati dal Ministero come modalità ricevibile e attendibile per la trasmissione degli atti.
Massime di principio
- La trasmissione di memorie difensive tramite PEC agli indirizzi istituzionali indicati dal Ministero della Giustizia è modalità valida e idonea a soddisfare l'onere di presentazione nei procedimenti di convalida ex art. 6 l. 401/1989, purché dimostrabile l'avvenuta consegna (marca temporale e ricevuta PEC).
- Il Gip non può convalidare il provvedimento prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notificazione della diffida: tale termine serve a garantire il diritto di difesa e la possibilità di depositare memorie; la convalida deve comunque avvenire entro 96 ore dalla notificazione.
- L'omessa valutazione in motivazione di memorie difensive non determina automaticamente nullità del provvedimento, ma se le memorie contengono argomenti specifici e decisivi (es. dati sul carattere antiquato di precedenti sanzioni che incidono sul requisito della attualità della pericolosità, o obiezioni sulla ineseguibilità delle prescrizioni) la mancata considerazione può rendere la motivazione meramente apparente e comportare annullamento.
- La motivazione del Gip deve esplicitamente valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza quando giustifica misure che incidono sulla libertà personale; l'uso di precedenti molto remoti come unico fondamento per ritenere la pericolosità attuale è insufficiente senza adeguata valutazione.
- Le prescrizioni accessorie (p.es. obbligo di presentazione periodica) devono essere formulate con sufficiente precisione e concreta eseguibilità; l'indicazione generica di obblighi senza riferimenti operativi può rendere la misura problematicamente eseguibile e contestabile.
- Se la memoria inviata via PEC risulta ricevuta all'indirizzo istituzionale, l'onere probatorio del presentante è soddisfatto; il ricorrente non è tenuto a fornire ulteriori prove che l'atto sia stato materialmente posto all'attenzione del giudice se non emergono elementi in atti che smentiscano la ricezione.
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