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Ordinanza

Ordinanza n. 543/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei dd.mm. n. 267/2007 del 29.11.2007, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e n. 83/2008, recante Linee guida di attuazione del predetto d.m. 267/2007; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. -OMISSIS-, come successivamente integrato con decreto prot. -OMISSIS-, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del provvedimento di cui alla nota Mim, USR Campania, Ufficio IV, prot. -OMISSIS-, con cui è stato concretamente disposto il diniego dell’istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; - della nota dell’USR Campania prot. n. -OMISSIS-, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026; - ove occorrente, della nota USR prot. -OMISSIS-, recante richiesta di chiarimenti e a valere anche quale preavviso di diniego;

Giustizia amministrativa202510244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026 e atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico privato ha impugnato i decreti ministeriali che disciplinano il procedimento di riconoscimento e mantenimento della parità scolastica, le istruzioni operative dell'USR Campania, il preavviso di diniego e i provvedimenti con cui l'amministrazione ha negato il riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2025/2026. Dopo il rigetto della prima domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo che la fissazione dell'udienza di merito al 8 luglio 2026, successiva alla conclusione dell'anno scolastico, avrebbe compromesso l'utilità del ricorso e determinato un danno irreparabile per l'istituto, esposto ai costi di gestione e al rischio di cessazione dell'attività, nonché per gli alunni, costretti a interrompere il percorso formativo. Ha inoltre invocato un affidamento derivante dai decreti monocratici precedentemente adottati in relazione all'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica.

La decisione

Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare, richiamando le ragioni già esposte nella precedente ordinanza collegiale di rigetto e rilevando che la ricorrente non aveva dedotto nuove e specifiche circostanze idonee a modificarle. Il giudice ha escluso che l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, limitata alla sollecita fissazione dell'udienza di merito e priva di sospensione degli atti impugnati, imponesse una diversa decisione. Anche la fissazione dell'udienza al 8 luglio 2026 è stata ritenuta una conseguenza compatibile con la disponibilità del ruolo della Sezione. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell'affidamento asseritamente ingenerato dai decreti monocratici, in quanto provvedimenti necessariamente provvisori e destinati a perdere efficacia con la pronuncia cautelare collegiale. In ogni caso, la sospensione del diniego non avrebbe costituito titolo sufficiente per esercitare l'attività in regime di parità scolastica, subordinata all'autorizzazione ministeriale, che non era intervenuta. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

    L'accoglimento dell'appello cautelare può limitarsi alla sollecita fissazione dell'udienza di merito senza comportare la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • L'accoglimento di un appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, non attribuisce al ricorrente una tutela cautelare sostanziale né impone la modifica del precedente rigetto della sospensiva.
  • Una nuova istanza cautelare è idonea a superare una precedente decisione cautelare soltanto se fondata su nuove e specifiche circostanze o su sopravvenienze effettivamente rilevanti; la mera fissazione dell'udienza di merito in una data ritenuta tardiva non è sufficiente quando sia conseguenza dell'ordinanza cautelare precedente e compatibile con la disponibilità del ruolo.
  • I decreti cautelari monocratici hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva pronuncia collegiale e, una volta superati o non confermati, non sono idonei di per sé a fondare un affidamento stabile sull'esercizio dell'attività amministrativamente autorizzata.
  • La sospensione del diniego di riconoscimento della parità scolastica non costituisce, di per sé, titolo per l'esercizio dell'attività in regime di parità quando tale attività richieda un'autorizzazione ministeriale non ancora rilasciata.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietà

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