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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 18765 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento TARI per l'anno 2014 (15.154,00 Euro). La società sosteneva che le superfici interessate producevano rifiuti speciali e pertanto non erano tassabili o dovevano beneficiare di riduzione/esenzione ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n.147 (art.1, comma 649) e del D.Lgs. n.152/2006; inoltre la società affermava di aver provveduto allo smaltimento in proprio (autosmaltimento) e contestava l'operatività del servizio comunale nell'area industriale, invocando anche il principio comunitario del chi inquina paga. La questione verteva su qualificazione dei rifiuti (speciali assimilati o non assimilati), sull'applicabilità dell'esenzione o solo di una riduzione, e sulla ripartizione dell'onere della prova circa l'attivazione del servizio comunale e l'effettivo autosmaltimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che la Commissione tributaria regionale aveva correttamente: (i) ritenuto che i rifiuti prodotti dalla società risultavano assimilati a quelli urbani in base al regolamento comunale (Delib. Cons. Comunale n.38/2014) e quindi, ove anche speciali, avrebbero potuto dare luogo al massimo a una riduzione e non all'esenzione; (ii) valutato che la ricorrente non aveva dimostrato l'effettivo autosmaltimento dei rifiuti non assimilabili né la carenza/inesistenza del servizio comunale nell'area industriale; (iii) applicato correttamente la L. n.147/2013 art.1, comma 649, che prevede l'esenzione solo per superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e a condizione che sia provato l'avvenuto trattamento; (iv) ritenuto non vincolante la risoluzione ministeriale citata dalla ricorrente e avere correttamente giudicato inammissibili o insufficienti i motivi di impugnazione per carenza di specificità e attinenza. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante il giudicato riferito a diverso anno d'imposta. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (liquidate: 200,00 Euro esborsi, 2.200,00 Euro compensi oltre 15% rimborso forfettario e accessori) e obbligo del pagamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649

    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

    L'esenzione opera solo per superfici dove si generano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e a condizione di prova dell'autosmaltimento conforme; per i rifiuti assimilati il comune può prevedere solo riduzioni proporzionali. Il comune ha il potere di individuare, mediante regolamento, le aree e i magazzini soggetti al divieto di assimilazione.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195

    Conferma i criteri tecnici di qualificazione dei rifiuti e i limiti quantitativi cui il regolamento comunale può attenersi per l'assimilazione. La decisione di assimilare rifiuti speciali a urbani è operabile nei limiti e con le modalità previste dalla normativa ambientale e dal regolamento comunale.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 62 e artt. 58-60 richiamati)

    Normativa relativa alla disciplina tributaria comunale (TARI/TARSU) utilizzata come quadro normativo del tributo; la corretta applicazione richiede distinzione tra categorie di rifiuti e rispetto delle norme procedurali.

  • Direttiva 2008/98/CE e Direttiva 2006/12/CE

    Principi comunitari (tra cui il principio chi inquina paga) non risultano automaticamente decisivi se non collegati direttamente a singole statuizioni contestate; la loro invocazione deve essere riferita e pertinente al decisum impugnato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Previsione sulla contribuzione unificata: la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Codice di Procedura Civile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; artt. 112,113,115,116 c.p.c.; art. 366; art. 2697 c.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

    Art. 360 c.p.c. e norme procedurali richiedono specificità e attinenza dei motivi di cassazione; gli artt. sul processo e sulla prova confermano che il contribuente ha l'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccezione (esenzione o riduzione) e che la Cassazione non è sede di rinnovazione del giudizio di merito. L'art. 2697 c.c. stabilisce l'onere della prova a carico di chi afferma il fatto costitutivo del proprio diritto.

  • Risoluzione del MEF n. 2/DF prot. 47505 del 9 dicembre 2014

    Atto interpretativo ministeriale privo di valore vincolante per il giudice; può essere considerato un indirizzo ma non prevale sulla normativa o sull'autonoma valutazione del giudice.

Massime di principio

  • Per ottenere esenzione della TARI ai sensi della L. n.147/2013 art.1 comma 649 il contribuente deve provare che in una specifica superficie si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e dimostrare l'avvenuto autosmaltimento in conformità alla normativa ambientale.
  • Se il Comune, con regolamento, assimila rifiuti speciali a quelli urbani, la conseguenza non è l'esenzione ma al massimo una riduzione proporzionale della quota variabile della TARI in relazione alle quantità avviate al riciclo; dunque la qualificazione normativa dell'assimilazione è decisiva per l'imposizione.
  • L'onere di provare l'inesistenza o la mancata attivazione del servizio comunale in una specifica area (fatto negativo) grava sul contribuente che invoca l'esenzione o la riduzione: la prova può essere fornita mediante fatti positivi contrari o presunzioni adeguate, ma la mera allegazione generica è insufficiente.
  • I giudicati relativi a diversi anni d'imposta non sono automaticamente vincolanti per gli anni successivi quando l'elemento rilevante (es. superficie tassabile, estensione del servizio) è variabile nel tempo; quindi sentenze favorevoli per altri anni non garantiscono l'esito per l'anno contestato.
  • Le censure contro regolamenti comunali devono essere specifiche e autosufficienti: non è ammesso richiedere la disapplicazione generica di norme regolamentari senza indicare espressamente le disposizioni e i profili di contrasto con la legge primaria.
  • Le risoluzioni ministeriali e i richiami a principi comunitari (es. chi inquina paga) non hanno efficacia automatica se non sono direttamente pertinenti e collegati alle statuizioni impugnate; in cassazione è necessario mostrare il nesso giuridico concreto con la decisione impugnata.
  • In sede di impugnazione è fondamentale rispettare i requisiti di specificità e attinenza dei motivi ex art. 366 c.p.c.; motivi vaghi o non riferiti al decisum sono inammissibili.

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