Sentenza del 21/12/2016 n. 26512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata alla società per omissioni di versamento relative all'anno d'imposta 2003, comprendenti IRPEG, IRAP, IVA, ritenute IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, da un lato, che tale comunicazione non fosse necessaria in presenza di imposte dichiarate, determinate e semplicemente non versate, senza incertezze interpretative o irregolarità formali; dall'altro, che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non potesse determinare la nullità della cartella, trattandosi di ruolo consegnato prima del 1° giugno 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che la comunicazione di irregolarità è obbligatoria soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è invece necessaria in caso di mera omissione del versamento di imposte dichiarate e liquidate. Ha inoltre affermato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
controllo automatizzato e liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
La procedura automatizzata può condurre direttamente all'iscrizione a ruolo quando non vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; la comunicazione preventiva non è necessaria per la mera omissione di versamenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA segue la stessa logica: in assenza di questioni interpretative o formali, l'Amministrazione può procedere alla riscossione delle somme dichiarate e non versate.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
La norma non impone il contraddittorio preventivo in ogni caso di liquidazione derivante dalla dichiarazione, ma soltanto quando emergano incertezze rilevanti che rendano utile il confronto con il contribuente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2
È richiamato nell'ambito della disciplina delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e della riscossione delle somme dovute.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La disciplina sull'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella deve essere coordinata con la specifica norma transitoria che esclude la nullità per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008 non è causa di nullità delle stesse
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non invalida le cartelle relative a ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di irregolarità non è automaticamente necessaria per ogni controllo automatizzato: è richiesta quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non quando il contribuente abbia semplicemente dichiarato l'imposta ma omesso di versarla.
- In presenza di importi dichiarati, determinati e non contestati sotto il profilo interpretativo o formale, l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo senza previo contraddittorio.
- L'assenza di una comunicazione di irregolarità non comporta di per sé la nullità della cartella se non ricorrono le condizioni che rendono obbligatoria tale comunicazione.
- Per valutare la validità della cartella occorre verificare la data di consegna del ruolo: per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità.
- Quando una sentenza tributaria annulla una cartella senza confrontarsi con la disciplina applicabile ratione temporis, la cassazione può disporre il rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia alla luce dei principi corretti.
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