Sentenza n. 138/2026 - Bolzano, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo: per l’accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un piano terapeutico individuale che preveda il trattamento riabilitativo comprensivo di -OMISSIS- oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OMISSIS- nella misura che verrà ritenuta di giustizia; e per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell’obbligo da parte della stessa di provvedere all’erogazione della terapia riabilitativa, a seguito dell’istanza inviata dai ricorrenti in data -OMISSIS-; e per la condanna della Azienda Sanitaria dell’Alto Adige a erogare le terapie previste dal piano terapeutico sopra indicato, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, comprensive di terapia -OMISSIS- oltre al monitoraggio, come da progetto riabilitativo del centro -OMISSIS-, nella misura che verrà ritenuta di giustizia; nonché in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie -OMISSIS- da quantificarsi in complessivi -OMISSIS- € per spese di terapia -OMISSIS- erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 5.2.2025: per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, della nota dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige datata -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, inviata a mezzo pec al difensore in data -OMISSIS- e di tutti gli atti allegati alla predetta nota; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 21.1.2026: per l’annullamento della nota dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige depositata in giudizio dalla A.S.L. in data 14.1.2026, denominata “progetto riabilitativo individuale” datato -OMISSIS-, non consegnato ai ricorrenti, nonché del documento depositato in giudizio in data 14.1.2026 dalla A.S.L. denominato “verbale di colloquio”, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto e per l’accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di predisporre e garantire l’erogazione, in forma diretta o indiretta (mediante rimborso delle spese), di un piano terapeutico comprensivo di -OMISSIS-, nella misura di -OMISSIS- ore settimanali da svolgersi in c-OMISSIS-, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetti riabilitativi individuali predisposti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e diniego di erogazione del programma terapeutico richiesto; domanda risarcitoria per le spese di terapie sostenute privatamente
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del paziente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto del minore a ricevere un piano terapeutico individualizzato comprendente specifici trattamenti riabilitativi, l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Azienda sanitaria e la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta delle terapie o al rimborso delle spese sostenute presso soggetti terzi, oltre al risarcimento del danno. Dopo una precedente sentenza non definitiva che aveva accertato il silenzio dell’amministrazione e ordinato di provvedere, l’Azienda adottava un piano terapeutico ritenuto dai genitori insufficiente per tipologia, modalità e numero di ore. Con i motivi aggiunti venivano impugnati il diniego e i successivi progetti riabilitativi individuali, deducendone l’inadeguatezza rispetto alla gravità della patologia, alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, alle valutazioni del centro specialistico indicato dalla famiglia e alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. I ricorrenti contestavano inoltre la natura meramente educativa, e non riabilitativa, di parte degli interventi offerti dall’amministrazione. La domanda risarcitoria era fondata sulle spese per terapie comportamentali sostenute presso terzi, ma veniva formulata mediante il mero richiamo a fatture e con una quantificazione non accompagnata dall’allegazione analitica dell’an, del quantum e del nesso eziologico. Il Collegio ha inoltre esaminato l’eccezione di tardività della memoria dei ricorrenti e quella di nullità della CTU per mancata considerazione delle osservazioni del consulente di parte.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto tempestiva la memoria depositata dai ricorrenti entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile. Ha dichiarato tardiva e comunque infondata l’eccezione di nullità della CTU, poiché la nullità relativa doveva essere dedotta nella prima difesa utile e in termini inequivoci; inoltre, il consulente aveva esaminato le osservazioni del consulente di parte, pur non condividendole integralmente. Nel merito, il Collegio ha affermato che il trattamento richiesto rientra nei livelli essenziali di assistenza, ma che tale riconducibilità non comporta il diritto automatico del singolo paziente a ottenere il metodo o l’intensità terapeutica scelti dalla famiglia. L’appropriatezza deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione sanitaria mediante valutazione tecnico-discrezionale, sulla base delle condizioni cliniche, della risposta agli interventi, delle evidenze scientifiche e della sostenibilità del programma. Alla luce della CTU, il Collegio ha ritenuto inadeguati i progetti impugnati e li ha annullati, ordinando all’Azienda sanitaria di garantire un programma terapeutico individualizzato comprendente consulenze specialistiche periodiche, intervento domiciliare per quattro ore settimanali con supervisione, trattamento comportamentale a cadenza bisettimanale e ulteriori interventi indicati dalla CTU, con coordinamento del medico referente e rivalutazione semestrale. Non sono stati invece riconosciuti gli ulteriori trattamenti richiesti dai genitori nella misura auspicata, poiché la CTU non ne aveva ravvisato i presupposti con sufficiente fondamento. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità: il richiamo alle fatture non dimostrava né l’effettiva sussistenza del danno, né il suo ammontare, né il nesso causale con l’inerzia amministrativa. È stata esclusa anche la liquidazione equitativa, che presuppone la prova dell’esistenza del danno e non può supplire alla mancanza di allegazione e prova dell’an. Le spese di lite sono state compensate; le spese di CTU sono state poste a carico solidale delle parti in quote uguali, con liquidazione del compenso al consulente e riduzione di un terzo per il deposito tardivo dell’elaborato integrativo.
Norme richiamate
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento oggetto della controversia è riconducibile ai livelli essenziali di assistenza relativi ai disturbi dello spettro autistico.
legge 18 agosto 2015, n. 134
Costituisce il quadro legislativo di riferimento per la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e per le relative linee di indirizzo.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Ha consentito al Tribunale di riqualificare la domanda relativa alla condotta omissiva come azione avverso il silenzio.
art. 31 c.p.a.
È stato applicato per accertare l’obbligo dell’amministrazione sanitaria di provvedere sull’istanza di erogazione della terapia.
art. 39, comma 2, c.p.a.
Ha consentito l’applicazione, nel processo amministrativo, delle regole del processo civile sulla tempestiva deduzione della nullità della CTU.
art. 4, comma 4, norme di attuazione del c.p.a.
La memoria depositata entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile è stata ritenuta tempestiva.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
i motivi specifici su cui si fonda
La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché non esponeva con precisione i fatti e gli elementi posti a fondamento del danno richiesto.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e non può colmare la mancata prova dell’an debeatur.
artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.
Hanno costituito la base normativa per la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e della parziale soccombenza.
art. 52, comma 2, d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115
La tardiva conclusione dell’attività peritale comporta la riduzione di un terzo degli onorari, senza graduazione in relazione all’entità del ritardo.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Consentono la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio nell’ambito del processo amministrativo.
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio.
Massime di principio
- La riconducibilità di una determinata terapia ai livelli essenziali di assistenza non attribuisce automaticamente al paziente il diritto a ottenere lo specifico metodo terapeutico, la specifica intensità o le modalità di erogazione richieste dalla famiglia; l’amministrazione sanitaria deve effettuare una valutazione tecnico-discrezionale concreta e individualizzata dell’appropriatezza della prestazione.
- Nella scelta del programma terapeutico per un paziente affetto da disturbo dello spettro autistico, l’amministrazione sanitaria deve considerare le condizioni cliniche individuali, la risposta agli interventi, le evidenze scientifiche, la sostenibilità del trattamento e la sua applicabilità nei contesti di vita quotidiana, prevedendo aggiornamenti periodici del piano.
- Il giudice amministrativo può annullare un progetto riabilitativo sanitario quando la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione non risulti adeguata alle condizioni cliniche del paziente, disponendo contestualmente, sulla base degli accertamenti tecnici acquisiti, gli elementi essenziali del programma terapeutico da garantire.
- La nullità relativa della consulenza tecnica d’ufficio deve essere eccepita nella prima difesa utile e in termini inequivoci; la mera contestazione dell’elaborato, il rinvio alle osservazioni del consulente di parte o la richiesta di chiarimenti non equivalgono a una tempestiva eccezione di nullità.
- La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione deve allegare e indicare specificamente il danno, il suo ammontare e il nesso causale con la condotta amministrativa; il semplice richiamo a fatture o la quantificazione tautologica non supera il vaglio di ammissibilità.
- La liquidazione equitativa del danno non può supplire alla mancanza di prova dell’esistenza del pregiudizio o della responsabilità, ma opera soltanto quando il danno sia provato e sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile determinarne l’esatto ammontare.
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