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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15251/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una decisione di merito sulla responsabilità, già affermata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era del tutto generica: non specificava quali fossero gli errori della motivazione impugnata, né indicava gli elementi posti a base della censura, impedendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi e di svolgere il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale i rilievi mossi alla decisione impugnata; la mera denuncia apodittica di violazione di legge o difetto di motivazione, senza individuare gli elementi censurati, rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: non è sufficiente una censura generica della motivazione, se non vengono indicati gli argomenti della decisione impugnata che si assumono erronei.
  • La Corte di cassazione non può esercitare il proprio sindacato se il ricorrente non consente di comprendere con precisione quali siano i passaggi motivazionali contestati e per quali ragioni.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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