Cassazione Penale, Sentenza n. 34575/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per impugnare avverso la sentenza contumaciale del Tribunale di Udine del 21/09/2007 (irrevocabile 14/12/2007) con cui il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 470, 649, 56, 640 c.p. Il difensore ha sostenuto che il Paun avrebbe avuto conoscenza della sentenza solo il 23/09/2023 in occasione del rigetto di una richiesta di patteggiamento a pena sospesa in altro procedimento a causa di un precedente penale ostativo, e perciò avrebbe proposto tempestivamente la restituzione in termini; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta inammissibile per mancata indicazione di elementi precisi (in particolare il "dies a quo" della conoscenza e i riferimenti al procedimento in cui sarebbe emerso il precedente ostativo) e perché risultava documentata una condanna ostativa risalente al 2019.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato. La Corte ha confermato che l'istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. si applica ai procedimenti contumaciali anteriori alla legge n.67/2014 e che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e il dies a quo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Regola la restituzione nel termine per le sentenze contumaciali anteriori alla riforma del 2014; non abroga la presunzione di conoscenza derivante dalla notifica, ma impone all'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e il momento in cui la sentenza è divenuta nota (dies a quo).
art. 625-ter c.p.p.
Disciplina la rescissione del giudicato per i procedimenti trattati in assenza successivi all'entrata in vigore della legge n.67/2014; la Corte sottolinea che la nuova disciplina si applica espressamente agli atti posteriori alla riforma, lasciando spazio di applicazione residuo all'art.175 per i casi anteriori.
artt. 470, 649, 56, 640 c.p.
Norme sostanziali per i reati per cui il ricorrente era stato condannato con sentenza contumaciale del 2007; citate a titolo storico per indicare l'oggetto dell'impugnazione che si voleva recuperare tramite restituzione in termini.
Giurisprudenza: Sez. Unite, sent. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric); Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019 (Donati); Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019; Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011
La giurisprudenza di legittimità conferma che l'art.175 conserva applicazione per i procedimenti contumaciali anteriori alla riforma del 2014 e precisa l'onere dell'istante di allegare e documentare la mancata conoscenza della sentenza e il dies a quo; inoltre chiarisce che la verifica giudiziale non esonera il richiedente dall'accurata allegazione dei fatti da verificare.
Massime di principio
- La restituzione in termini ex art.175 c.p.p. si applica prevalentemente ai procedimenti contumaciali definiti prima della riforma del 2014; per i procedimenti successivi rileva la disciplina della rescissione (art.625-ter).
- Grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza della sentenza e di indicare il "dies a quo" (momento preciso in cui la sentenza è divenuta nota) oltre ai motivi che hanno impedito la conoscenza o l'impugnazione.
- La presunzione di conoscenza derivante dalla regolare notifica non è assoluta, ma la sua efficacia può essere neutralizzata solo se il ricorrente produce elementi probatori concreti e circostanziati che giustifichino la mancata conoscenza.
- Il giudice ha l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza, ma questa verifica non sostituisce l'esigenza che il richiedente documenti e specifichi gli elementi fattuali e processuali da accertare (es. indicazione del procedimento in cui è emersa la notitia, numeri di ruolo, decisioni che hanno fatto conoscere il precedente).
- Se emergono precedenti o conducenti ostativi (es. condanne successive) rilevanti, la credibilità della dichiarazione di mancata conoscenza può essere compromessa; è quindi essenziale fornire documentazione e riferimenti chiari.
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