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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34575/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine per impugnare avverso la sentenza contumaciale del Tribunale di Udine del 21/09/2007 (irrevocabile 14/12/2007) con cui il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 470, 649, 56, 640 c.p. Il difensore ha sostenuto che il Paun avrebbe avuto conoscenza della sentenza solo il 23/09/2023 in occasione del rigetto di una richiesta di patteggiamento a pena sospesa in altro procedimento a causa di un precedente penale ostativo, e perciò avrebbe proposto tempestivamente la restituzione in termini; la Corte d'appello ha ritenuto la richiesta inammissibile per mancata indicazione di elementi precisi (in particolare il "dies a quo" della conoscenza e i riferimenti al procedimento in cui sarebbe emerso il precedente ostativo) e perché risultava documentata una condanna ostativa risalente al 2019.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivo manifestamente infondato. La Corte ha confermato che l'istituto della restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. si applica ai procedimenti contumaciali anteriori alla legge n.67/2014 e che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e il dies a quo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    Regola la restituzione nel termine per le sentenze contumaciali anteriori alla riforma del 2014; non abroga la presunzione di conoscenza derivante dalla notifica, ma impone all'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e il momento in cui la sentenza è divenuta nota (dies a quo).

  • art. 625-ter c.p.p.

    Disciplina la rescissione del giudicato per i procedimenti trattati in assenza successivi all'entrata in vigore della legge n.67/2014; la Corte sottolinea che la nuova disciplina si applica espressamente agli atti posteriori alla riforma, lasciando spazio di applicazione residuo all'art.175 per i casi anteriori.

  • artt. 470, 649, 56, 640 c.p.

    Norme sostanziali per i reati per cui il ricorrente era stato condannato con sentenza contumaciale del 2007; citate a titolo storico per indicare l'oggetto dell'impugnazione che si voleva recuperare tramite restituzione in termini.

  • Giurisprudenza: Sez. Unite, sent. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric); Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019 (Donati); Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019; Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011

    La giurisprudenza di legittimità conferma che l'art.175 conserva applicazione per i procedimenti contumaciali anteriori alla riforma del 2014 e precisa l'onere dell'istante di allegare e documentare la mancata conoscenza della sentenza e il dies a quo; inoltre chiarisce che la verifica giudiziale non esonera il richiedente dall'accurata allegazione dei fatti da verificare.

Massime di principio

  • La restituzione in termini ex art.175 c.p.p. si applica prevalentemente ai procedimenti contumaciali definiti prima della riforma del 2014; per i procedimenti successivi rileva la disciplina della rescissione (art.625-ter).
  • Grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza della sentenza e di indicare il "dies a quo" (momento preciso in cui la sentenza è divenuta nota) oltre ai motivi che hanno impedito la conoscenza o l'impugnazione.
  • La presunzione di conoscenza derivante dalla regolare notifica non è assoluta, ma la sua efficacia può essere neutralizzata solo se il ricorrente produce elementi probatori concreti e circostanziati che giustifichino la mancata conoscenza.
  • Il giudice ha l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza, ma questa verifica non sostituisce l'esigenza che il richiedente documenti e specifichi gli elementi fattuali e processuali da accertare (es. indicazione del procedimento in cui è emersa la notitia, numeri di ruolo, decisioni che hanno fatto conoscere il precedente).
  • Se emergono precedenti o conducenti ostativi (es. condanne successive) rilevanti, la credibilità della dichiarazione di mancata conoscenza può essere compromessa; è quindi essenziale fornire documentazione e riferimenti chiari.

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