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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07906/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ravenna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo perché l'impugnazione era stata proposta per ragioni non più consentite dalla legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Ravenna deducendo un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. La censura, tuttavia, investiva esclusivamente l'accertamento del fatto e quindi mirava a un controllo estraneo ai limiti dell'impugnazione avverso il patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte rileva che tale norma, in deroga alla disciplina generale del ricorso ex art. 606 c.p.p., consente il ricorso solo per specifiche violazioni di legge: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non rientrava in tali ipotesi, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della censura difensiva, ma la Corte osserva che il vizio dedotto investe l'accertamento del fatto e non è ammissibile nel perimetro del ricorso contro patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, limitandoli a specifiche violazioni di legge e precludendo censure sul merito/fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato per evidenziare che la disciplina del ricorso contro il patteggiamento deroga alla regola generale dei motivi di ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le doglianze che, sotto forma di vizio di motivazione o violazione dell'art. 129 c.p.p., tendano in realtà a contestare l'accertamento del fatto.
  • La disciplina speciale del ricorso contro il patteggiamento prevale sulla disciplina generale dell'art. 606 c.p.p. e restringe il sindacato di legittimità alle sole violazioni di legge concernenti volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto dei motivi consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, la cui quantificazione è effettuata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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