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Ordinanza

Ordinanza n. 2877/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) Della nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS- relativo all'anno scolastico 2025/26 con cui il DS, ad evasione della richiesta di accesso agli atti, ha comunicato che il numero delle ore di sostegno assegnate al minore è pari a 18 settimanali; b) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dal minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto; c) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. PER LA DECLARATORIA del diritto del minore di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di redigere il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore del minore per l'anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap grave. NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202504791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico al minore per l'anno scolastico 2025/26 e determinazioni sull'organico di sostegno, nonché mancata o ritardata predisposizione del PEI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, avrebbe avuto bisogno della copertura integrale dell'orario scolastico mediante insegnante di sostegno. Nonostante il verbale del GLO dell'11 giugno 2025 e la relazione del dirigente scolastico, che confermavano il fabbisogno di copertura totale, l'amministrazione ha assegnato soltanto 18 ore settimanali, senza motivare la riduzione. I genitori hanno impugnato la comunicazione del dirigente scolastico, le determinazioni sull'organico di fatto e gli ulteriori atti connessi, chiedendo l'annullamento, l'accertamento del diritto del minore a un numero di ore adeguato, la declaratoria dell'obbligo di redigere il PEI considerando la disabilità grave e il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza, che aveva imposto all'amministrazione di rideterminarsi considerando il fabbisogno effettivo, redigere il PEI e assegnare le 30 ore richieste dal GLO. All'udienza del 22 aprile 2026 i ricorrenti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza tuttavia produrre documentazione comprovante l'effettiva soddisfazione dell'interesse leso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito. Ha disposto che le parti chiariscano se la dichiarazione di cessazione della materia del contendere debba essere qualificata come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 c.p.a.; se tale carenza riguardi soltanto la domanda di annullamento o anche quella risarcitoria; e, in caso di persistente interesse al risarcimento, quando e con quali atti l'amministrazione abbia assegnato ed erogato le ore aggiuntive di sostegno fino alla soddisfazione dell'interesse. Il Collegio ha sottoposto d'ufficio la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., avvertendo che, in mancanza di chiarimenti, potrebbe desumere l'improcedibilità dalla dichiarazione resa in udienza. Gli stessi chiarimenti sono stati ritenuti necessari per valutare il comportamento processuale dell'amministrazione e la regolazione delle spese. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    disabile in situazione di gravità

    La condizione di gravità costituisce il presupposto della tutela rafforzata del minore nell'ambito dell'integrazione scolastica.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta imponendo all'amministrazione di rideterminarsi in relazione all'effettivo fabbisogno di sostegno, predisporre il PEI e assegnare le ore necessarie alla piena integrazione scolastica.

  • art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di redazione del PEI per il minore con disabilità.

  • art. 29 c.p.a.

    È indicato come fondamento dell'azione di annullamento proposta.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di decisione di merito nonostante la dichiarata cessazione della materia del contendere.

  • art. 35 c.p.a.

    Il Collegio considera la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone il previo contraddittorio sulla questione di possibile improcedibilità rilevata d'ufficio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    È richiamato per i termini entro i quali le parti devono depositare memorie e chiarimenti.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione assegna a un alunno in situazione di disabilità grave un numero di ore di sostegno inferiore al fabbisogno accertato dal GLO, la riduzione deve essere specificamente motivata; in assenza di motivazione, l'assegnazione è esposta a illegittimità.
  • Il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione dell'alunno con disabilità grave, potendo arrivare alla copertura integrale dell'orario scolastico; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non sono, da sole, sufficienti a giustificare una riduzione.
  • La dichiarazione della parte relativa alla cessazione della materia del contendere non consente di definire il giudizio senza verificare documentalmente l'effettiva soddisfazione dell'interesse leso, soprattutto quando nel ricorso sia stata proposta anche una domanda risarcitoria.
  • Quando il ricorrente dichiara in udienza la cessazione della materia del contendere, il giudice deve consentire il contraddittorio sulla possibile qualificazione della dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse e sulla conseguente improcedibilità, distinguendo, ove occorra, tra domanda di annullamento e domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleTutela del terzo

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