Cassazione Civile, Ordinanza n. 18595/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro per ottenere, in via privilegiata, il rimborso della parte delle ritenute Irpef operate sulle retribuzioni tra ottobre 1990 e dicembre 1992 e non versate all’erario. La pretesa si fondava sull’adesione della società al condono previsto dall’art. 9, comma 17, della l. 289/2002: secondo il lavoratore, versando al fisco solo il 10% delle ritenute, il datore aveva fatto venir meno il titolo per trattenere il residuo 90%, che quindi doveva essere restituito. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della società, ritenendo che il condono beneficiasse anche il sostituito e che la rivalutazione dovesse decorrere dalle singole trattenute. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002 e degli artt. 1294, 1301 e 2033 c.c., sostenendo che il condono fosse previsto solo a favore del sostituto d’imposta e non anche del sostituito; 2) violazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c., dell’art. 2033 c.c. e della stessa disciplina del condono, contestando il dies a quo della rivalutazione monetaria, che la Corte d’appello aveva fatto decorrere dalle trattenute mensili e non dal pagamento della prima rata del condono.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione dell’ex dipendente, perché tardiva e non notificata alla controparte, con conseguente irricevibilità della memoria successivamente depositata. Nel merito, ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi ex art. 360-bis c.p.c.: il primo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità, che riconosce anche al lavoratore-sostituito la qualità di beneficiario del condono e il diritto al rimborso delle somme indebitamente trattenute e non più dovute dal datore; il secondo perché, sempre secondo la giurisprudenza richiamata, il credito ha natura retributiva e la rivalutazione decorre dalle singole trattenute operate sulla retribuzione. La Corte ha quindi confermato il principio per cui, una volta definita agevolmente la posizione fiscale del sostituto, quest’ultimo non ha più titolo per trattenere il residuo delle somme operate in busta paga e deve restituirle al lavoratore. Nessuna statuizione sulle spese per la tardiva costituzione del controricorrente.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
ricorso, ex art. 101 l.fall.
norma richiamata quale base dell’istanza di ammissione al passivo del credito del lavoratore nella procedura concorsuale.
art. 2751 bis n. 1 c.c.
in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
indicata come titolo di privilegio del credito da lavoro.
art. 9, comma 17, l. 289/2002
art. 9, comma 17, della l. 289/2002
la Corte ribadisce che la disciplina di definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 avvantaggia anche il lavoratore-sostituito, il quale può chiedere il rimborso delle somme indebitamente trattenute e non versate.
art. 1294 c.c.
artt. 1294, 1301, 2033 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere, invano, la tesi dell’obbligazione solidale e degli effetti della remissione parziale; la Corte non ne accoglie l’interpretazione prospettata.
art. 1301 c.c.
artt. 1294, 1301, 2033 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’estensione degli effetti del condono; la censura viene dichiarata inammissibile perché contraria alla giurisprudenza consolidata.
art. 2033 c.c.
usato sia dalla corte territoriale sia dalla Cassazione per affermare il diritto del lavoratore alla ripetizione delle somme non più dovute e trattenute senza valido titolo.
art. 429 c.p.c.
art. 429, comma 3, c.p.c.
la rivalutazione monetaria e gli interessi seguono la disciplina del credito retributivo e decorrono dalle singole trattenute effettuate sulla retribuzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 bis c.p.c.
Ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono argomenti per mutare orientamento.
art. 370 c.p.c.
oltre che tardivo rispetto a quanto previsto dall’art 370 cpc
termine per la notifica e il deposito del controricorso, rilevante ai fini dell’inammissibilità della costituzione dell’intimato.
art. 380-bis c.p.c.
memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c.
richiamato per escludere la possibilità di interlocuzione del resistente non tempestivamente costituito.
art. 1 del Protocollo di intesa del 15.12.2016
art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione intervenuto in data 15.12.2016
non applicabile ratione temporis al caso, perché il ricorso era già depositato alla data rilevante.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014
citato come successiva precisazione normativa della disciplina agevolativa sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.
art. 16-octies, comma 1, lett. b), d.l. 91/2017
art. 16-octies, comma 1, lett. b), della l. n. 123 del 2017, di conv., con modificazioni, del d.l. n. 91 del 2017
richiamato come intervento normativo che ha novellato la disciplina successiva dei rimborsi.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
indicato come regola generale che legittima alla richiesta di rimborso anche il sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di definizioni agevolate collegate ai rimborsi di ritenute Irpef trattenute dal datore di lavoro ma non versate all’erario, il lavoratore sostituito può essere considerato il beneficiario effettivo del beneficio e può chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute, anche quando il sostituto abbia aderito al condono.
- Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, esegue il pagamento di un’obbligazione fiscale altrui; se, per effetto di una definizione agevolata, non è più tenuto verso il Fisco a versare l’intero importo trattenuto, non ha più titolo per trattenere il residuo nei confronti del lavoratore.
- Il credito del lavoratore per somme indebitamente trattenute sulla retribuzione a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e segue la disciplina del rapporto di lavoro, compresa quella in tema di interessi e rivalutazione di cui all’art. 429 c.p.c.
- La rivalutazione monetaria del credito da trattenute indebitamente operate decorre dalle singole trattenute mensili sulla retribuzione, non dal successivo pagamento del condono o della prima rata dovuta dal datore di lavoro.
- È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una questione già decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.
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