Cassazione Penale, Ordinanza n. 35103/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e comunque inammissibile per carenza di interesse. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio per rapina pluriaggravata. L'unico motivo riguardava la contestazione di una aggravante, ritenuta insussistente dalla difesa per difetto del coefficiente psicologico richiesto; la Corte di cassazione rileva tuttavia che, secondo il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti, la circostanza può rilevare anche se ignota per colpa. Inoltre osserva che, nel caso concreto, le modalità esecutive del fatto, con coordinamento tra gli agenti e indice di preordinazione, escludevano comunque il dedotto difetto del coefficiente psicologico. La Corte aggiunge che la censura era priva di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla pena, già determinata nella misura minima con prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La difesa non aveva dedotto alcuna ragione di interesse attuale e concreto alla coltivazione del motivo.
Norme richiamate
art. 59, comma secondo, c.p.
Le circostanze aggravanti si applicano secondo il criterio generale di imputazione anche quando l'agente ignori la circostanza per colpa.
Massime di principio
- In tema di circostanze aggravanti, l'ignoranza della circostanza non esclude la sua imputazione quando l'ignoranza sia dovuta a colpa, secondo il criterio generale dell'art. 59, comma 2, c.p.
- La censura proposta in cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando l'eventuale accoglimento non comporterebbe alcuna utilità concreta e attuale per il ricorrente, ad esempio perché la pena è stata già determinata nel minimo o comunque non dipende dal punto contestato.
- Quando la motivazione di merito evidenzia modalità esecutive del fatto incompatibili con il dedotto difetto dell'elemento psicologico relativo all'aggravante, la doglianza che ne contesti l'applicazione può essere ritenuta manifestamente infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →