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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento • del provvedimento 9/11/2023 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Italian Maritime Rescue Coordination Centre – IMRCC), ha comunicato che il porto di Brindisi è stato individuato come luogo di sbarco per i naufraghi a bordo della nave "Life Support"; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi: - atti anche interni con i quali le competenti Autorità hanno individuato, quale "place of safety" e/o porto di destinazione, il porto di Brindisi; - comunicazioni intercorse tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo e le altre Autorità competenti relativamente a tale assegnazione; - della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/12/2023, prot. n. 0037090, con la quale è stato comunicato che "non risultano in carico agli atti di questo Ufficio documenti riconducibili ai fatti verificatisi nei giorni 8 e 9 novembre 2023"; - della nota della Capitaneria di Porto di Brindisi 7/12/2023, prot. n. 62615, con la quale è stato comunicato che "la Capitaneria di porto in intestazione, ente periferico alle dipendenze del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, non ha partecipato al procedimento di individuazione ed assegnazione del porto di Brindisi quale porto di sbarco dei naufraghi soccorsi nelle operazioni SAR del 08 e 09.11.2023"; - della nota del Ministero dell''Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 21/12/2023, prot. n. 0123698, con la quale è stato segnalato che le informazioni richieste con l''istanza del 4/12/2023, "identificabili nella corrispondenza intrattenuta, via e-mail, dal Centro Nazionale di Coordinamento – NCC – con le altre Amministrazioni coinvolte nella vicenda, non si ritengono ostensibili ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti"; - della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 21/12/2023, prot. n. 0168996, con la quale è stata comunicata l''impossibilità "ad accogliere la richiesta in argomento"; nonché per l''accertamento e la declaratoria ai sensi dell''art. 116, c.p.a. del diritto di Emergency Ong Onlus e di Prua Rossa s.r.l. a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell''Interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Capitaneria di Brindisi relativi al procedimento sfociato nell''individuazione e assegnazione del porto di Brindisi quale place of safety per la nave "Life Support", come richiesti con l''istanza di accesso presentata il 4/12/2023.

Giustizia amministrativa202400228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Individuazione del porto di Brindisi quale luogo di sbarco e place of safety per i naufraghi soccorsi dalla nave "Life Support", nonché dinieghi e comunicazioni amministrative relativi all'accesso agli atti del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'individuazione del porto di Brindisi quale luogo di sbarco e place of safety per i naufraghi soccorsi dalla nave "Life Support" e gli atti connessi, chiedendo inoltre, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti detenuti dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento. In particolare, sono state contestate le comunicazioni con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Brindisi, il Ministero dell'Interno e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avevano negato, escluso o dichiarato non ostensibili i documenti richiesti. Prima della decisione, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalle ricorrenti e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, secondo cui la parte conserva la disponibilità dell'azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In tale ipotesi il giudice deve prendere atto della dichiarazione, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire; il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione oggettiva diretta ad accertare autonomamente l'illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del giudizio e la mancata opposizione delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione volta all'accertamento del diritto di accesso agli atti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte determina, in presenza dei relativi presupposti, la doverosa declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il processo né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva finalizzata al mero accertamento dell'illegittimità degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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