Sentenza n. 4780/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dallo SUI c/o la Prefettura di Napoli sulla domanda di definizione del procedimento ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di nulla - osta NA/L/Q/2023/-OMISSIS- rilasciato a seguito della richiesta presentata il 27.03.2023 dalla società H.F. S.R.L.; e per l’accertamento ex art.31, commi 1 e 2 e 117 del D.Lgs. 104/2010 dell'obbligo dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di Napoli di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di definizione del procedimento ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di nulla - osta NA/L/Q/2023/-OMISSIS- rilasciato in relazione alla richiesta presentata il 27.03.2023 dalla società H.F. S.R.L.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione sulla domanda di definizione del procedimento ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio asseritamente serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sulla domanda relativa alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, conseguente al nulla osta rilasciato in relazione alla richiesta presentata da una società datrice di lavoro. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha documentato che il procedimento si era già concluso con la revoca del nulla osta, adottata il 28 novembre 2024 e comunicata all’indirizzo PEC indicato nella pratica, sebbene successivamente risultato non valido. Il ricorrente ha dichiarato di avere conosciuto il provvedimento soltanto mediante il deposito della documentazione in giudizio e di averlo impugnato con autonomo ricorso, chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, aderendo alla richiesta del ricorrente. La sopravvenuta conoscenza della revoca del nulla osta e la sua autonoma impugnazione hanno fatto venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione sul silenzio, poiché il procedimento amministrativo risultava definito da un provvedimento espresso, la cui legittimità era oggetto di separato giudizio. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; nel caso concreto, la domanda è divenuta improcedibile perché il procedimento si era concluso con un provvedimento espresso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati nel dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione definisce il procedimento con un provvedimento espresso, anche se tale provvedimento è contestato dal ricorrente in un autonomo giudizio.
- La conoscenza del provvedimento espresso sopravvenuto, acquisita nel corso del giudizio, è sufficiente a far venir meno l’utilità concreta della decisione sull’azione avverso il silenzio, mentre le eventuali contestazioni sulla legittimità del provvedimento devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione.
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