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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40150/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti, deducendo tre censure: 1) vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato le doglianze difensive e si sarebbero limitati a recepire la decisione di primo grado; 2) violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., lamentando l'illegittimità della subordinazione del beneficio allo smaltimento dei rifiuti sequestrati e sostenendo che l'impossibilità economica di sostenere i costi di smaltimento avrebbe dovuto escludere tale condizione o comunque essere valutata già in appello; 3) violazione di legge in punto di determinazione della pena ex art. 533 c.p.p., contestando l'aumento per continuazione tra le due fattispecie di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 e assumendo che la condotta relativa ai rifiuti pericolosi assorbisse quella relativa ai rifiuti non pericolosi, sicché la condanna avrebbe dovuto riguardare solo l'ipotesi più grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e non specificamente confrontati con la motivazione impugnata tutti i motivi di ricorso. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha valorizzato la motivazione autonoma della Corte d'appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la presenza di rifiuti speciali pericolosi, l'assenza di autorizzazioni e le modalità di trasporto incompatibili con la normativa ambientale e di sicurezza. Quanto alla sospensione condizionale subordinata allo smaltimento, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale e irrilevante l'allegata incapacità economica di sostenere i costi, richiamando la giurisprudenza che ammette tale subordinazione anche nel settore ambientale in coerenza con il principio "chi inquina paga". Quanto all'ultimo motivo, ha affermato l'autonomia concettuale e giuridica delle due fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, escludendo che vi sia assorbimento per continenza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta riguarda rifiuti speciali pericolosi, è posta in essere senza autorizzazioni e con modalità tali da integrare un rischio concreto per ambiente e salute pubblica; non basta il solo dato quantitativo.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere subordinata allo smaltimento dei rifiuti e la dedotta incapacità economica del condannato non esclude di per sé la legittimità della subordinazione.

  • art. 165 c.p.

    La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato è compatibile con la Costituzione anche se non considera la possibile incapienza economica del condannato; nel settore ambientale si collega al principio "chi inquina paga".

  • art. 533 c.p.p.

    Le censure sulla determinazione della pena sono infondate quando presuppongono un assorbimento tra fattispecie che la Corte considera invece autonome e giuridicamente distinte.

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    La gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e quella di rifiuti non pericolosi sono fattispecie autonome, non configurandosi un rapporto di aggravante ma un diverso elemento costitutivo della tipicità.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel contesto dell'eccezione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata con riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale allo smaltimento dei rifiuti.

  • art. 256, lett. a), d.lgs. 152/2006

    La fattispecie è considerata autonoma rispetto a quella di cui alla lett. b), e non assorbita da quest'ultima.

  • art. 256, lett. b), d.lgs. 152/2006

    La fattispecie relativa ai rifiuti pericolosi è autonoma e non rappresenta una mera aggravante o un fatto assorbente rispetto alla gestione di rifiuti non pericolosi.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in modo automatico in materia ambientale: occorre valutare la concreta offensività della condotta, il tipo di rifiuti trattati, l'assenza di autorizzazioni e il rischio effettivo per ambiente e salute.
  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La sospensione condizionale della pena può essere validamente subordinata, nei reati ambientali, alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, incluso lo smaltimento dei rifiuti, e l'asserita impossibilità economica dell'imputato non elimina di per sé la legittimità della condizione.
  • Nel settore ambientale la subordinazione del beneficio al ripristino o allo smaltimento si raccorda al principio "chi inquina paga", che giustifica la richiesta al condannato di farsi carico delle spese necessarie a rimediare alle conseguenze dell'illecito.
  • Le diverse ipotesi di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono fattispecie autonome, poiché la pericolosità del rifiuto incide sulla tipicità del reato come elemento costitutivo e non come semplice circostanza aggravante; ne deriva l'esclusione dell'assorbimento per continenza.
  • Quando la Corte di merito motiva in modo autonomo e coerente su tenuità del fatto, trattamento sanzionatorio e autonomia delle fattispecie, le censure di violazione di legge o vizio motivazionale che si limitano a contrapporre una lettura difensiva alternativa sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

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