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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02405/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal diniego comunale di rilascio di un permesso di costruire relativo a un'istanza presentata da un privato. Il TAR aveva annullato il diniego; in appello il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità, ma ha comunque esaminato il merito respingendo le censure e osservando che il provvedimento era viziato da carenza di istruttoria e motivazione, nonché che non era corretta l'applicazione del regime delle aree bianche. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) dedotta violazione delle norme sul processo amministrativo e del giudicato, sostenendo che il Consiglio di Stato, dopo avere dichiarato l'appello inammissibile, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito senza travalicare i limiti esterni della giurisdizione e sostituirsi alla pubblica amministrazione; 2) dedotta violazione della norma sul principio di interesse ad agire, lamentando che il giudice amministrativo avesse riformulato la motivazione della sentenza di primo grado e imposto effetti conformativi per la futura attività amministrativa, senza esaminare questioni rimaste assorbite in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi attinenti alla giurisdizione, mirassero in realtà a censurare errores in procedendo/in iudicando del giudice amministrativo, cioè la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale e non i suoi limiti esterni. La Corte ha inoltre chiarito che la parte sull'inammissibilità dell'appello costituiva un obiter dictum, mentre la reale ratio della decisione del Consiglio di Stato era il rigetto nel merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    specificità del motivo di appello

    Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio di specificità dei motivi di appello per rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto idoneo a fondare un vizio di giurisdizione.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto idoneo a fondare un vizio di giurisdizione.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto idoneo a fondare un vizio di giurisdizione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso che la dedotta violazione integri un difetto di giurisdizione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato formale, ma la Corte ha escluso che la dedotta violazione integri un difetto di giurisdizione.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'interesse a impugnare e sul riesame del merito, ma non ritenuto decisivo ai fini dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Norma invocata per il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale applicato al ricorso.

  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Richiamato in relazione al processo amministrativo e ai poteri del giudice amministrativo, ma le doglianze sono state qualificate come attinenti ai limiti interni della giurisdizione.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Legge di conversione del D.L. n. 168/2016, richiamata per l'applicabilità del rito camerale.

  • D.L. 31 agosto 2016, n. 168

    Ha introdotto l'art. 380-bis.1 c.p.c.; richiamato per il procedimento camerale.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile solo per denunciare un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di censurare errori di diritto, errori processuali o valutazioni erronee compiute dal giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione.
  • La violazione delle regole processuali, anche se grave o abnorme, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale: essa attiene ai limiti interni della giurisdizione e non è deducibile come motivo di ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara l'inammissibilità dell'appello ma svolge anche considerazioni sul merito, occorre distinguere tra rationes decidendi e obiter dicta: le valutazioni meramente aggiuntive non mutano la struttura della decisione se la reale base decisoria è il rigetto nel merito.
  • La doglianza con cui si lamenta che il giudice amministrativo abbia inciso sui poteri della pubblica amministrazione nella futura attività provvedimentale non configura, di per sé, invasione della sfera riservata all'amministrazione, se il giudice si limita a formulare statuizioni conformative connesse all'annullamento o al riesame dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliareInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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