Cassazione Penale, Ordinanza n. 27031/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10/07/2025. Dal testo emerge che il ricorrente censurava la decisione sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in sostanza vizi logici o carenze motivazionali della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era affetto da assoluta genericità, perché non confrontava in modo specifico la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva invece congruamente motivato su pena, recidiva e attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in euro 3000.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla motivazione deve indicare in modo specifico quali siano i vizi logici o le carenze argomentative della decisione di merito, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva.
- Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo su trattamento sanzionatorio, recidiva e diniego delle attenuanti generiche, il ricorso che ometta di confutare tale motivazione è destinato all'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Parte generale
- Processo penale
Come è indicizzato
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