Sentenza n. 16222/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Roma dell’11 dicembre 2025 del nulla osta al lavoro subordinato richiesto il 7 febbraio 2025; con motivi aggiunti è stato contestato il successivo preavviso di rigetto relativo alla stessa domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego del nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di un cittadino dello Sri Lanka. Il primo provvedimento negativo è stato rimosso in autotutela. Nel successivo procedimento la Prefettura ha notificato un secondo preavviso di rigetto, prospettando la perdita del requisito reddituale della datrice di lavoro: pur risultando raggiunta la soglia richiesta nel 2023, nel 2024 la perdita di esercizio sarebbe stata superiore al reddito da lavoro subordinato. Con motivi aggiunti la ricorrente ha fatto valere le sopravvenienze procedimentali e documentali, tra cui la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi del 2025, le buste paga da marzo a dicembre 2025, la cessazione della partita IVA al 31 dicembre 2024 e l’idoneità alloggiativa. Ha chiesto tutela contro il nuovo sviluppo procedimentale e, ove adottato nelle more, l’annullamento dell’eventuale nuovo diniego; ha precisato che il secondo preavviso, in quanto endoprocedimentale, non era autonomamente impugnato come atto lesivo definitivo.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché il diniego originariamente impugnato è stato annullato in autotutela e la ricorrente ha dichiarato venuto meno il proprio interesse alla prosecuzione. Il Collegio ha rilevato che l’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione della controversia. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili: il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è quindi impugnabile separatamente; restano salvi gli eventuali successivi provvedimenti conclusivi dell’Amministrazione. Spese compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ritenuto pertanto, di dichiarare il ricorso introduttivo improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, posto che l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
Il ricorso è improcedibile quando l’interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio; le condizioni dell’azione devono permanere fino al momento in cui la controversia passa in decisione.
La ricorrente propone quindi motivi aggiunti affermando, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., di far valere nel medesimo giudizio e in connessione con la domanda originaria, le ulteriori ragioni derivanti dal nuovo sviluppo procedimentale e dalla documentazione acquisita.
La norma è richiamata per inquadrare la proposizione dei motivi aggiunti connessi agli sviluppi successivi del procedimento; la decisione non sviluppa un’interpretazione ulteriore del suo regime.
Premesso che alla camera di consiglio odierna il Collegio ha dato avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata assunta ex art. 60 e 73 c.p.amm.;
Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile definizione.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve sussistere non soltanto al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche fino al passaggio della controversia in decisione; se viene meno nel corso del giudizio, il ricorso è improcedibile.
- Il preavviso di rigetto, quale atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è impugnabile separatamente; la tutela può essere rivolta contro l’eventuale provvedimento conclusivo lesivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →