Sentenza n. 4796/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto in parte il ricorso contro la graduatoria e la nomina del vincitore, annullando gli atti e imponendo una nuova valutazione dei candidati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato vincitore)
Prevale il privato
La controversia
La procedura comparativa riguardava il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010. Il candidato primo classificato aveva ottenuto 67,02 punti, mentre la candidata seconda classificata 66,78 punti. Quest’ultima aveva impugnato in primo grado la graduatoria e la nomina, deducendo, tra l’altro, l’illegittima esclusione dalla valutazione degli incarichi di durata inferiore a sei mesi; la duplicazione dei punteggi attribuiti al vincitore per taluni titoli ed esperienze; la falsità o mendacità di alcune dichiarazioni curriculari; l’illegittimità della valutazione delle pubblicazioni e dell’apporto individuale ai lavori in collaborazione; nonché l’incoerenza delle pubblicazioni del vincitore con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Il TAR aveva accolto le censure relative all’esclusione degli incarichi infra-semestrali e alla duplicazione di punteggi, respingendo il ricorso incidentale del vincitore, che aveva lamentato l’omessa attribuzione di un punteggio specifico per ciascun titolo o incarico. Il candidato vincitore ha proposto appello principale, censurando sia l’accertata duplicazione dei titoli sia l’esclusione degli incarichi infra-semestrali e, in via subordinata, il rigetto del proprio ricorso incidentale sulla motivazione dei punteggi. La candidata seconda classificata ha proposto appello incidentale, deducendo il mendacio del vincitore in relazione a vari progetti, incarichi e qualificazioni curriculari e contestando la mancata predeterminazione di criteri più analitici per la valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni.
La decisione
L’appello principale è stato accolto soltanto quanto alla censura sulla presunta duplicazione dei titoli, mentre sono stati respinti il motivo relativo agli incarichi infra-semestrali e quello subordinato relativo alla necessità di attribuire un punteggio autonomo a ogni singolo titolo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la clausola secondo cui era previsto un certo punteggio “per ogni incarico almeno semestrale” imponesse di considerare anche gli incarichi di durata inferiore, sebbene senza attribuire loro automaticamente il punteggio massimo o un punteggio predeterminato pari a zero. La commissione aveva quindi violato il proprio autovincolo e il bando omettendo integralmente di valutare gli incarichi infra-semestrali. È stata invece esclusa la prova che la commissione avesse attribuito due volte il punteggio per i titoli del vincitore: dai verbali non emergeva una duplicazione per il periodo di visiting scholar, per l’attività di ricercatore a tempo determinato, per la borsa STRATUS o per il progetto PREVIEW. Anche i due incarichi di insegnamento di “Management dei Beni culturali”, svolti in anni accademici e corsi di laurea differenti, potevano essere autonomamente valutati. Il motivo subordinato del candidato vincitore è stato respinto perché la commissione aveva indicato i punteggi complessivi per criteri e sottocriteri e aveva formulato giudizi analitici individuali e collegiali sufficienti a rendere comprensibile il percorso valutativo; non era necessario un riscontro motivazionale “particellare” su ogni singolo titolo. L’appello incidentale è stato integralmente respinto. La documentazione prodotta tardivamente in appello e l’istanza di acquisizione officiosa sono state dichiarate inammissibili, poiché l’interessata avrebbe potuto richiedere quei documenti già prima del giudizio di primo grado e non aveva dimostrato un’impossibilità non imputabile di produrli. Nel merito, il giudice ha escluso il mendacio, ritenendo che la falsità curriculare richieda un’alterazione significativa e rilevante dei fatti, non ravvisabile in mere ambiguità o inesattezze. I progetti PREVIEW, PON e STRATUS risultavano effettivamente finanziati; i due incarichi didattici erano autonomi; le ulteriori contestazioni non erano adeguatamente provate. È stata inoltre respinta la censura sulla valutazione dell’apporto individuale nelle pubblicazioni: tale valutazione può considerare non solo la quantità del contributo, ma anche la sua qualità scientifica, e non richiede una proporzione matematica automatica tra quota dichiarata e punteggio attribuito. Il giudice ha confermato l’annullamento degli atti della procedura, ma limitatamente al vizio della mancata valutazione degli incarichi infra-semestrali, escludendo ogni vizio per duplicazione dei titoli. Ha precisato che gli atti adottati dall’Università in esecuzione della sentenza di primo grado, con la rinnovata assegnazione dell’incarico al candidato vincitore, non sono travolti dall’effetto espansivo esterno del giudicato e che non occorre una terza rivalutazione complessiva dei candidati. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, lett. c), l. 240/2010
attribuzione di un punteggio ai titoli
La disposizione prevede senza condizioni l’attribuzione di un punteggio ai titoli e non consente di introdurre una durata minima semestrale non prevista dal bando o dalla normativa applicabile.
art. 24, comma 3, lett. b), l. 240/2010
Disciplina la procedura di reclutamento del ricercatore a tempo determinato oggetto della selezione.
art. 3 D.M. 243/2011
Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, compresa la determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. Il criterio non impone una graduazione matematica automatica e consente una valutazione anche qualitativa dell’apporto.
art. 97 Cost.
Il rispetto dei principi di buon andamento e di divieto di aggravamento dell’azione amministrativa contrasta con la pretesa di meccanizzare ogni singolo scaglione di punteggio all’interno del range previsto per l’apporto individuale alle pubblicazioni.
art. 75 d.P.R. 445/2000
È stato invocato per la decadenza conseguente a dichiarazioni mendaci, ma il giudice ha escluso in concreto la falsità, distinguendo la falsa rappresentazione significativa dalle mere ambiguità o inesattezze.
art. 98 c.p.a.
Ha costituito la base dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, già accolta in fase cautelare.
art. 104 c.p.a.
Il divieto di nuove prove in appello impedisce di utilizzare documenti relativi a fatti già dedotti in primo grado quando la parte avrebbe potuto procurarseli tempestivamente e non dimostri un’impossibilità non imputabile.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato per precisare gli effetti conformativi della decisione e chiarire che non deriva automaticamente l’obbligo di una terza rivalutazione complessiva dei candidati.
Massime di principio
- Quando i criteri di una procedura comparativa prevedono l’attribuzione di un punteggio per ogni incarico almeno semestrale, la durata semestrale costituisce condizione per il riconoscimento del punteggio massimo, non una soglia minima di valutabilità del titolo, salvo che il bando o la normativa dispongano espressamente diversamente. Gli incarichi infra-semestrali devono quindi essere esaminati e non possono ricevere automaticamente zero solo per la loro durata.
- La commissione giudicatrice è vincolata dai criteri di valutazione da essa stessa predeterminati e non può introdurre ex post restrizioni non previste dal bando, dalla legge o dal regolamento applicabile, escludendo dalla valutazione titoli pertinenti e ammissibili.
- Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni è sufficiente un’analiticità tipologica, riferita ai criteri e sottocriteri e accompagnata da giudizi individuali e collegiali idonei a rendere comprensibile il percorso valutativo; non è normalmente necessario attribuire e motivare un punteggio autonomo per ogni singolo titolo o pubblicazione.
- La valutazione dell’apporto individuale a una pubblicazione collettanea è espressione di discrezionalità tecnica e può considerare, oltre alla dimensione quantitativa, la qualità e la rilevanza scientifica del contributo. Non è quindi illegittima, di per sé, l’assenza di una perfetta corrispondenza matematica tra la quota quantitativa dichiarata e la frazione di punteggio attribuita.
- La falsità di una dichiarazione curriculare richiede una significativa e rilevante alterazione della rappresentazione dei fatti; mere ambiguità, inesattezze o qualificazioni controverse non integrano automaticamente mendacio, soprattutto quando il dato sostanziale dichiarato corrisponde a un’attività o a un progetto effettivamente esistente.
- In appello non possono essere prodotti documenti relativi a fatti già dedotti in primo grado quando la parte avrebbe potuto attivarsi tempestivamente per procurarseli e non dimostri che la mancata produzione sia dipesa da una causa non imputabile.
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