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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34665/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore pubblico)

La controversia

Una società operante nel factoring agiva per ottenere il pagamento di crediti vantati verso un comune, asseritamente acquistati da più fornitori dell’ente, includendo sorte capitale e accessori (interessi di mora, anatocistici e somme ex d.lgs. n. 231 del 2002). Il comune eccepiva, tra l’altro, l’inefficacia delle cessioni per mancata accettazione e l’inesistenza o non esigibilità di parte dei crediti per irregolarità delle fatture e per intervenuto pagamento o regolarizzazione. Il tribunale rigettava la domanda; la corte d’appello confermava, ritenendo da un lato che le irregolarità della fattura impedissero il pagamento, e dall’altro che la cessione di crediti verso la pubblica amministrazione fosse soggetta a una disciplina speciale che richiedeva l’adesione/accettazione dell’amministrazione, con conseguente inopponibilità della cessione non accettata. In cassazione la società ricorrente deduceva tre motivi: violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2197 c.c. per avere la corte ritenuto non pagabili le fatture per mere irregolarità formali; violazione dell’art. 70, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923, dell’art. 9 dell’allegato E alla l. n. 2248 del 1865 e della l. n. 52 del 1991, per avere applicato la disciplina pubblicistica della cessione invece di quella generale della cessione del credito; e ulteriore violazione delle stesse disposizioni per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi della disciplina speciale invocata.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il provvedimento impugnato risultava notificato, secondo le stesse dichiarazioni delle parti, ma non era stata depositata la relativa relazione di notificazione, né dalla ricorrente né dal controricorrente, con conseguente mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere inderogabile di tale onere documentale. Ha inoltre osservato, in chiave di verifica ulteriore, che il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine breve, poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 19 settembre 2024 e la notifica del ricorso era avvenuta il 2 dicembre 2024, oltre i sessanta giorni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma processuale violata nel dedurre l’erronea valutazione delle irregolarità fatturali; la Corte non esamina il merito per improcedibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove documentali; non vi è scrutinio di merito per improcedibilità.

  • art. 2197 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le irregolarità della fattura erano meri errori di compilazione; la Corte non affronta il motivo nel merito.

  • art. 70, comma 3, r.d. n. 2440 del 1923

    Richiamato per sostenere la disciplina speciale della cessione dei crediti verso la P.A. e la necessità di accettazione/adesione dell’amministrazione.

  • art. 9, allegato E, l. 20 marzo 1865, n. 2248

    Richiamato per fondare il potere della pubblica amministrazione di opporsi alla cessione dei crediti nei rapporti con l’ente pubblico.

  • l. n. 52 del 1991

    Invocata dalla ricorrente come disciplina applicabile alla cessione del credito, con opponibilità fondata sulla sola notifica al debitore ceduto.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che, in cassazione, va depositata con il ricorso la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, pena improcedibilità.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per escludere che il mancato deposito possa essere sanato oltre il termine previsto per il controricorso.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come modalità e termine entro cui possono essere prodotti alcuni documenti, ma nel caso concreto tale possibilità non è stata utilmente sfruttata.

  • art. 47 c.p.c.

    Citato in un passaggio giurisprudenziale sulle modalità di deposito del biglietto di cancelleria ai fini del regolamento di competenza, richiamato per analogia sul rigore degli oneri documentali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti in materia di contributo unificato, nei limiti risultanti dal testo finale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione è requisito processuale indefettibile: la sua mancanza determina l’improcedibilità del ricorso, anche se le parti dichiarano concordemente l’avvenuta notifica.
  • Il controllo sulla procedibilità del ricorso per cassazione ha natura officiosa e pubblicistica: non rilevano la mancata contestazione della controparte né il mero reperimento del documento nel fascicolo d’ufficio o di parte, se non nei modi e nei termini previsti dalla legge.
  • Quando la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione, il ricorso è comunque tardivo; la verifica della tempestività resta autonoma rispetto al profilo della procedibilità documentale.
  • La cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni può essere soggetta a discipline speciali che incidono sull’opponibilità al debitore ceduto; tuttavia, nel caso concreto, tale questione non è stata decisa nel merito per la definizione in rito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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