Ordinanza n. 5494/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica, n. 1934187 del 27 agosto 2025 redatto dalla Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - della graduatoria finale dei candidati partecipanti, attualmente in itinere, nella parte in cui pregiudica l'idoneità di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 12 febbraio 2026: - del decreto pubblicato dalla Direzione Centrale Per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2025, recante la graduatoria finale relativamente al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 22 aprile 2025 pubblicato sul Portale del reclutamento con il quale è stato bandito il concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato; - di ogni altro atto presupposto connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dell'inidoneità psicofisica e graduatoria finale del concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica redatto dalla Commissione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché la graduatoria finale del concorso, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto del 19 dicembre 2025 recante la graduatoria finale della procedura concorsuale e gli ulteriori atti lesivi connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia né pronunciato sull'idoneità psicofisica del ricorrente. Ritenendo necessario integrare immediatamente il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, anche in vista di una possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria. L'incombente deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova dell'adempimento deve essere depositata entro i successivi 10 giorni. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 23 giugno 2026. È inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale possibile modalità di definizione del giudizio, senza che l'ordinanza proceda ancora alla decisione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, precisando contenuti, termini e modalità di prova dell'adempimento.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio e la fissazione di una successiva camera di consiglio non definiscono il merito della domanda di annullamento né l'accertamento dell'idoneità concorsuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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