Ordinanza n. 1041/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura - Sportello Unico di Caserta datato 08.09.2025 notificato a mani al lavoratore il 22.01.2026 con il quale è stata decretata l'archiviazione della pratica P-CE/L/Q/2025/107699 avente ad oggetto la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata ai sensi del DPCM 21/12/2021 presso la Prefettura di Caserta dalla Sig.ra Cristina MAISTO, nata a San Cipriano d'Aversa il 02.05.1964, ai fini dell'assunzione dello straniero Ahmed Fawzy Hussien HEGAZY nato in Egitto il 23.09.1989 nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della pratica relativa alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per mancata firma digitale del datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta ha archiviato la pratica relativa alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata da una datrice di lavoro persona fisica ai fini della sua assunzione. La censura cautelarmente ritenuta fondata riguarda l’applicazione eccessivamente formalistica della disciplina sulla firma digitale del datore di lavoro. Secondo il ricorrente, la volontà delle parti di instaurare il rapporto di lavoro e l’autenticità delle sottoscrizioni risultavano documentate dal contratto cartaceo sottoscritto da entrambe le parti e dalle successive dichiarazioni reiterate della datrice di lavoro, la quale aveva confermato la volontà di assumere il lavoratore e rappresentato di essere ultrasessantenne e priva degli strumenti tecnici necessari. È stato inoltre dedotto che l’omissione non era imputabile al lavoratore, appena giunto in Italia e privo di strumenti per imporre alla datrice di lavoro di procurarsi e utilizzare una firma digitale, con conseguente rilievo della sua buona fede. È stata infine contestata la carenza di motivazione, poiché l’Amministrazione si sarebbe limitata a indicare la mancata firma digitale quale causa dell’archiviazione, senza spiegare perché tale irregolarità formale fosse ostativa alla prosecuzione del procedimento né considerare le giustificazioni e le conferme provenienti dalla datrice di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di archiviazione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un primo esame, le censure presentassero profili di fondatezza: l’archiviazione appariva basata su un formalismo eccessivo, senza un’adeguata ponderazione delle circostanze concrete e senza un’istruttoria diretta a verificare la reale volontà delle parti di instaurare il rapporto di lavoro. Il Collegio ha valorizzato la documentazione cartacea, le dichiarazioni reiterate della datrice di lavoro, la non imputabilità dell’omissione al lavoratore e la sua buona fede. Ha inoltre ravvisato una carenza motivazionale del provvedimento, che non esplicitava le ragioni dell’effetto ostativo attribuito alla mancata firma digitale. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto grave, imminente e irreparabile il pregiudizio derivante dall’impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con rischio di permanenza priva di titolo e di espulsione; tale rischio avrebbe potuto vanificare l’utilità della successiva decisione di merito. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi tenendo conto dei rilievi formulati. La trattazione di merito è stata fissata al 24 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
La firma digitale del datore di lavoro è stata considerata funzionale ad attestare l’autenticità della sottoscrizione autografa del lavoratore; in sede cautelare il TAR ha ritenuto rilevante verificare aliunde l’autenticità e la volontà negoziale quando siano documentate per tabulas.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
DPCM 21/12/2021
Costituisce la disciplina richiamata per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato; la decisione cautelare ha censurato l’applicazione automatica del requisito formale della firma digitale nel caso concreto.
Massime di principio
- Nella valutazione di una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, l’Amministrazione non può procedere automaticamente all’archiviazione per la mancata firma digitale del datore di lavoro senza verificare, alla luce della documentazione disponibile, l’effettiva volontà delle parti e l’autenticità delle sottoscrizioni, quando tali elementi risultino altrimenti adeguatamente comprovati.
- L’irregolarità formale imputabile esclusivamente al datore di lavoro non può pregiudicare automaticamente la posizione del lavoratore straniero che abbia agito in buona fede e non disponga di strumenti per imporre al datore di lavoro l’adempimento tecnologico richiesto.
- Un provvedimento di archiviazione non può limitarsi a indicare l’irregolarità formale riscontrata, ma deve motivare specificamente perché essa impedisca la prosecuzione del procedimento anche quando l’interessato abbia prodotto giustificazioni e documentazione idonee a dimostrare la sostanza del rapporto di lavoro.
- Nel giudizio cautelare, il rischio che l’archiviazione della pratica impedisca il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed esponga lo straniero all’espulsione integra un pregiudizio grave, imminente e non adeguatamente riparabile per equivalente, idoneo a fondare il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →