Cassazione Penale, Sentenza n. 13742/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ortisi ha impugnato la sentenza d'appello che aveva escluso l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa ma aveva confermato la sua qualità di promotore/organizzatore dell'associazione per delinquere, ritenuto la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e rideterminato la pena. In cassazione il ricorso articolava cinque motivi: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione della recidiva (sostenendo che la continuazione tra i reati precedenti escluderebbe la 'reiterazione' della recidiva e che la recidiva non sarebbe specifica); 2) vizio nella determinazione della pena per aver applicato la recidiva specifica e reiterata; 3) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa; 4) vizio motivazionale relativo all'incremento di pena ex art. 63 co.4 c.p.; 5) vizio nella motivazione sull'applicazione della recidiva e nei parametri adottati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla incompatibilità tra recidiva e continuazione, richiamando orientamento di legittimità (Sez. IV, n.21043/2018) secondo cui i due istituti possono coesistere e applicarsi cumulativamente se ricorrono le condizioni, con conseguente aumento sul reato base e poi quello per continuazione. Ha qualificato la recidiva come specifica per la 'comune radice' tra i reati (riferimento all'art.416-bis c.p.) e ha giudicato inammissibili le richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche alla luce della particolare gravità dei fatti e del numero dei reati-scopo. Ha altresì ritenuto congrua la commisurazione della pena effettuata in appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.7 del d.l. n.152 del 1991 (circostanza aggravante della finalità di agevolazione mafiosa)
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione di questa aggravante; la Cassazione ha dato per corretta tale esclusione ma ha osservato che la rimozione dell'aggravante non comporta automaticamente l'attribuzione delle attenuanti generiche quando sussiste elevata gravità del fatto
art.416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto che la 'specificità' della recidiva possa derivare dalla comune radice tra il reato già giudicato (partecipazione ad associazione mafiosa) e i reati oggetto del procedimento attuale, entrambi intesi a tutela dell'ordine pubblico
art.63 co.4 c.p. (aumento per continuazione)
La decisione ha ritenuto congrua l'applicazione degli aumenti previsti per la continuazione; non è stato ravvisato vizio motivazionale nell'incremento di pena contestato
Principio giurisprudenziale (Sez. IV, sent. n.21043 del 22/03/2018)
Richiamato come precedente che ammette la coesistenza tra recidiva e continuazione: è possibile applicare entrambi gli istituti quando sussistono le condizioni, anche se uno dei reati è già coperto da giudicato
Massime di principio
- Recidiva e continuazione non sono necessariamente incompatibili: se ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza, possono essere entrambe applicate e cumulare i rispettivi incrementi sulla pena
- La qualificazione della recidiva come "specifica" comporta l'accertamento di una 'comune radice' o analogia tra i reati precedenti e quello attuale; la mera consecutio temporale non basta senza elemento di analogia rilevante
- L'esclusione di una aggravante rilevante (es. finalità di agevolazione mafiosa) non impone automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve rivalutare il quadro complessivo, tenendo conto della gravità del fatto e del numero di reati
- In appello e in cassazione la contestazione della determinazione della pena richiede censure concrete e motivate; la Corte valuta congruità e corretto uso degli istituti (recidiva, continuazione, aumenti) secondo parametri consolidati
- Per ottenere successo in cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o vizi logico-motivazionali specifici e non dedurre rilievi meramente prospettici o generici
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