Sentenza n. 13893/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio, ordinanza di demolizione e successiva ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine demolitorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego della domanda di condono relativa a due manufatti in muratura, l'ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e, con motivi aggiunti, l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 9.000 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Con il ricorso principale hanno dedotto: l'erronea applicazione dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 12/2004, sostenendo che i manufatti non ricadessero entro la fascia di rispetto di 150 metri da un corso d'acqua sottoposto a vincolo paesaggistico e che il fosso non fosse formalmente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche; la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono per il decorso del termine di trentasei mesi previsto dalla legge regionale; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e incongruenza, in relazione all'ordine di demolizione. Con i motivi aggiunti hanno sostenuto che le opere non fossero nuove costruzioni, ma ruderi privi di concreta funzionalità, e che un container fosse un rimorchio mobile di proprietà di terzi; hanno inoltre contestato il difetto di motivazione dell'ingiunzione, l'erronea individuazione dei destinatari e l'applicazione della sanzione ai proprietari attuali, estranei alla realizzazione dell'abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Quanto al diniego di condono, ha ritenuto provata la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico sulla base del certificato di destinazione urbanistica e dei riferimenti cartografici al Piano territoriale paesistico regionale, prodotti dal Comune e non contestati. La mancata iscrizione formale del corso d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche non è stata ritenuta idonea a superare tale documentazione, gravando sui ricorrenti l'onere di fornire la controprova dell'erroneità degli atti e della cartografia. Poiché gli interventi consistevano in nuove costruzioni abusive riconducibili alle tipologie di abuso maggiore e realizzate in area vincolata, il condono era radicalmente precluso dall'art. 32, comma 27, d.l. 269/2003 e dalla legge regionale Lazio n. 12/2004. Di conseguenza non poteva formarsi alcun titolo tacito in sanatoria per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 12/2004, trattandosi di opere non condonabili in radice. L'ordine di demolizione è stato ritenuto atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, con conseguente infondatezza della censura sulla sproporzione della misura. Quanto all'ingiunzione pecuniaria, il TAR ha ritenuto tardive le contestazioni relative alla qualificazione delle opere e alla motivazione dell'abuso, perché rivolte contro i presupposti provvedimenti di diniego e demolizione. Nel merito ha comunque rilevato che la natura e la consistenza delle opere risultavano dalla domanda di condono, dalla documentazione fotografica e dai verbali di sopralluogo. L'ingiunzione è stata considerata sufficientemente motivata e vincolata, essendo conseguenza dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione. La sanzione può essere applicata anche al proprietario attuale non responsabile della realizzazione dell'abuso, poiché l'illecito edilizio ha carattere permanente e l'ordine di demolizione è rivolto congiuntamente al responsabile e al proprietario. L'estraneità alla realizzazione non esonera il proprietario dall'obbligo di attivarsi per il ripristino, salvo che dimostri di avere intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile a rimuovere l'abuso; tale prova non è stata fornita. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
opere realizzate “su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutelo di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, anche se realizzate prima dell’opposizione del vincolo”
Preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili sottoposti ai vincoli indicati dalla disposizione regionale.
art. 142 d.lgs. 42/2004
fascia di rispetto di 150 mt del corso d’acqua
Costituisce la base della tutela paesaggistica ex lege riferita alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua.
art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003
Esclude in radice la condonabilità delle nuove costruzioni abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei casi esaminati dal giudice.
art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004
La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, la presentazione delle denunce di cui all’articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi successivi alla data del 31 dicembre 2005, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria
Il meccanismo di formazione del titolo tacito non opera quando la sanatoria è preclusa ex lege per tipologia dell'abuso e carattere vincolato dell'area.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Impone l'adozione dell'ordine di demolizione per gli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio quando risultino abusivi e insanabili.
art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008
l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione “comporta, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, in relazione all’entità delle opere”
Prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, in misura parametrata all'entità delle opere.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione è rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso congiuntamente; la sanzione per l'inottemperanza tutela il ripristino e può quindi colpire anche il proprietario non responsabile della realizzazione.
Massime di principio
- Quando la documentazione urbanistica e cartografica prodotta dall'amministrazione attesta la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico, il privato che contesti tale vincolo deve fornire una specifica controprova dell'erroneità della documentazione; la mera deduzione della mancata iscrizione del corso d'acqua in un elenco ufficiale non è sufficiente.
- Per le nuove costruzioni abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ove ricorrano le condizioni di insanabilità previste dalla disciplina sul condono, la sanatoria è preclusa ex lege e non può formarsi alcun titolo tacito per il solo decorso del termine previsto dalla normativa regionale.
- L'ordine di demolizione di opere abusive insanabili costituisce atto dovuto e vincolato; pertanto, nei suoi confronti non è normalmente configurabile una valutazione di proporzionalità riferita alla possibilità di conservare l'opera abusiva.
- L'ordine di demolizione e la conseguente sanzione pecuniaria per l'inottemperanza possono essere adottati anche nei confronti del proprietario attuale che non abbia realizzato l'abuso, poiché la misura è diretta a reprimere la mancata rimozione dell'opera e a ripristinare la legalità edilizia.
- Il proprietario incolpevole può sottrarsi agli effetti sanzionatori connessi all'inottemperanza solo dimostrando non soltanto la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso, ma anche di avere intrapreso iniziative concrete e idonee a ottenere dal responsabile il ripristino dello stato dei luoghi.
- Le contestazioni relative alla natura, consistenza e qualificazione dell'abuso, rivolte contro il diniego di sanatoria e l'ordine di demolizione, non possono essere utilmente dedotte per la prima volta contro la successiva ingiunzione pecuniaria, quando siano ormai decorsi i termini per impugnare i provvedimenti presupposti.
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