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Sentenza

Sentenza n. 13893/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202307017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio, ordinanza di demolizione e successiva ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine demolitorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego della domanda di condono relativa a due manufatti in muratura, l'ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e, con motivi aggiunti, l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 9.000 per l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Con il ricorso principale hanno dedotto: l'erronea applicazione dell'art. 3 della legge regionale Lazio n. 12/2004, sostenendo che i manufatti non ricadessero entro la fascia di rispetto di 150 metri da un corso d'acqua sottoposto a vincolo paesaggistico e che il fosso non fosse formalmente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche; la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono per il decorso del termine di trentasei mesi previsto dalla legge regionale; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà e incongruenza, in relazione all'ordine di demolizione. Con i motivi aggiunti hanno sostenuto che le opere non fossero nuove costruzioni, ma ruderi privi di concreta funzionalità, e che un container fosse un rimorchio mobile di proprietà di terzi; hanno inoltre contestato il difetto di motivazione dell'ingiunzione, l'erronea individuazione dei destinatari e l'applicazione della sanzione ai proprietari attuali, estranei alla realizzazione dell'abuso.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Quanto al diniego di condono, ha ritenuto provata la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico sulla base del certificato di destinazione urbanistica e dei riferimenti cartografici al Piano territoriale paesistico regionale, prodotti dal Comune e non contestati. La mancata iscrizione formale del corso d'acqua nell'elenco delle acque pubbliche non è stata ritenuta idonea a superare tale documentazione, gravando sui ricorrenti l'onere di fornire la controprova dell'erroneità degli atti e della cartografia. Poiché gli interventi consistevano in nuove costruzioni abusive riconducibili alle tipologie di abuso maggiore e realizzate in area vincolata, il condono era radicalmente precluso dall'art. 32, comma 27, d.l. 269/2003 e dalla legge regionale Lazio n. 12/2004. Di conseguenza non poteva formarsi alcun titolo tacito in sanatoria per effetto del decorso del termine previsto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 12/2004, trattandosi di opere non condonabili in radice. L'ordine di demolizione è stato ritenuto atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, con conseguente infondatezza della censura sulla sproporzione della misura. Quanto all'ingiunzione pecuniaria, il TAR ha ritenuto tardive le contestazioni relative alla qualificazione delle opere e alla motivazione dell'abuso, perché rivolte contro i presupposti provvedimenti di diniego e demolizione. Nel merito ha comunque rilevato che la natura e la consistenza delle opere risultavano dalla domanda di condono, dalla documentazione fotografica e dai verbali di sopralluogo. L'ingiunzione è stata considerata sufficientemente motivata e vincolata, essendo conseguenza dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione. La sanzione può essere applicata anche al proprietario attuale non responsabile della realizzazione dell'abuso, poiché l'illecito edilizio ha carattere permanente e l'ordine di demolizione è rivolto congiuntamente al responsabile e al proprietario. L'estraneità alla realizzazione non esonera il proprietario dall'obbligo di attivarsi per il ripristino, salvo che dimostri di avere intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile a rimuovere l'abuso; tale prova non è stata fornita. Spese di lite integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    opere realizzate “su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutelo di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, anche se realizzate prima dell’opposizione del vincolo”

    Preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili sottoposti ai vincoli indicati dalla disposizione regionale.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    fascia di rispetto di 150 mt del corso d’acqua

    Costituisce la base della tutela paesaggistica ex lege riferita alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

  • art. 32, comma 27, d.l. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003

    Esclude in radice la condonabilità delle nuove costruzioni abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei casi esaminati dal giudice.

  • art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004

    La presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, la presentazione delle denunce di cui all’articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi successivi alla data del 31 dicembre 2005, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria

    Il meccanismo di formazione del titolo tacito non opera quando la sanatoria è preclusa ex lege per tipologia dell'abuso e carattere vincolato dell'area.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Impone l'adozione dell'ordine di demolizione per gli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio quando risultino abusivi e insanabili.

  • art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15/2008

    l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione “comporta, altresì, l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, in relazione all’entità delle opere”

    Prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione, in misura parametrata all'entità delle opere.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione è rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso congiuntamente; la sanzione per l'inottemperanza tutela il ripristino e può quindi colpire anche il proprietario non responsabile della realizzazione.

Massime di principio

  • Quando la documentazione urbanistica e cartografica prodotta dall'amministrazione attesta la sottoposizione dell'area a vincolo paesaggistico, il privato che contesti tale vincolo deve fornire una specifica controprova dell'erroneità della documentazione; la mera deduzione della mancata iscrizione del corso d'acqua in un elenco ufficiale non è sufficiente.
  • Per le nuove costruzioni abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ove ricorrano le condizioni di insanabilità previste dalla disciplina sul condono, la sanatoria è preclusa ex lege e non può formarsi alcun titolo tacito per il solo decorso del termine previsto dalla normativa regionale.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive insanabili costituisce atto dovuto e vincolato; pertanto, nei suoi confronti non è normalmente configurabile una valutazione di proporzionalità riferita alla possibilità di conservare l'opera abusiva.
  • L'ordine di demolizione e la conseguente sanzione pecuniaria per l'inottemperanza possono essere adottati anche nei confronti del proprietario attuale che non abbia realizzato l'abuso, poiché la misura è diretta a reprimere la mancata rimozione dell'opera e a ripristinare la legalità edilizia.
  • Il proprietario incolpevole può sottrarsi agli effetti sanzionatori connessi all'inottemperanza solo dimostrando non soltanto la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso, ma anche di avere intrapreso iniziative concrete e idonee a ottenere dal responsabile il ripristino dello stato dei luoghi.
  • Le contestazioni relative alla natura, consistenza e qualificazione dell'abuso, rivolte contro il diniego di sanatoria e l'ordine di demolizione, non possono essere utilmente dedotte per la prima volta contro la successiva ingiunzione pecuniaria, quando siano ormai decorsi i termini per impugnare i provvedimenti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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