Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8830/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 04/10/2025, avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio); NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso nel territorio dello Stato. Nell'epigrafe l'istanza è indicata come avente a oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 del codice dei visti di cui al Regolamento (CE) n. 810/2009; nella parte narrativa il procedimento è invece riferito a un visto per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza facesse venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente, in caso di accoglimento, la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    Il ricorso diviene improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha eliminato l'interesse a una condanna dell'amministrazione a procedere.

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009

    richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi dell'art. 9 codice dei visti

    È richiamato quale base normativa della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento amministrativo fanno venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia che imponga all'amministrazione di procedere, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo non equivale, di per sé, al rilascio del visto o alla definizione favorevole della domanda; essa è tuttavia sufficiente a rendere improcedibile la specifica domanda diretta a ottenere l'ordine giudiziale di avvio o prosecuzione del procedimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'interesse alla decisione deve sussistere anche al momento della pronuncia; se l'amministrazione provvede nelle more del giudizio sulla condotta omissiva contestata, il giudice non deve impartire un ordine di provvedere ormai privo di utilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.