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Sentenza

Sentenza n. 932/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento: - Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015270 000 fascicolo n. 2022/79442, notificato il 07.12.2022 a Parma Renato; - Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015268 000 fascicolo n. 2022/79444, notificato il 07.12.2022 a Parma Ernesto Egidio; Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015272 000 fascicolo n. 2022/79443, notificato il 07.12.2022 a Parma Roberto Ambrogio; Dell'atto comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.06876 2022 00015262 000 fascicolo n. 2022/79446, notificato il 07.12.2022 a Pesenti Teresa da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione - Milano, con sede a Milano, Viale dell'Innovazione n.1/b, Partita Iva 06234661004. Nonché in contestazione degli atti presupposti in quanto rifluiti nei preavvisi impugnati e segnatamente per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per anni dal 2001 al 2008, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 068 2020 71500 21316504 asseritamente notificata il 23.03.2015, la Cartella n. 068 2020 72801 48533504 asseritamente notificata il 25.03.2009, la Cartella n. 068 2020 72801 49744504 asseritamente notificata il 04.05.2009 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria relative a cartelle di pagamento per prelievi supplementari sulle quote latte

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti impositori e riscossore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato quattro comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando anche gli atti presupposti e l’esistenza dei debiti derivanti dal prelievo supplementare per il superamento delle quote di produzione del latte riferite a diverse campagne lattiere. Hanno chiesto, in sostanza, l’annullamento dei preavvisi e l’accertamento dell’inesistenza del debito. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che le pretese erano già state oggetto di precedenti giudizi definiti con giudicato, provvedimenti divenuti inoppugnabili o, per alcune annualità, con sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato le cartelle. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., una più radicale causa di inammissibilità: la carenza originaria di interesse a impugnare il preavviso, in quanto atto meramente informativo e non immediatamente lesivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato qualificato come comunicazione preventiva con finalità esclusivamente informative: l’amministrazione informa il debitore dell’omesso pagamento e gli assegna trenta giorni per adempiere, avvertendolo che, in mancanza, procederà all’iscrizione ipotecaria. L’atto non produce quindi un’immediata lesione sostanziale e non è autonomamente impugnabile. La lesione eventualmente contestabile si verifica con la concreta iscrizione dell’ipoteca, da impugnare davanti al giudice munito di giurisdizione. Il TAR ha richiamato l’art. 19 d.lgs. 546/1992, che contempla l’iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili e stabilisce che gli atti diversi non sono autonomamente impugnabili, nonché la funzione del preavviso quale strumento di contraddittorio endoprocedimentale. Le spese sono state integralmente compensate per la parziale novità delle questioni processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale avviso alle parti della sussistenza di una possibile causa d’inammissibilità

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità, previo avviso alle parti per consentire il contraddittorio.

  • art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 546/1992

    il ricorso può essere proposto avverso... l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Individua l’iscrizione ipotecaria, e non il relativo preavviso, tra gli atti autonomamente impugnabili.

  • art. 19, commi 2 e 3, d.lgs. 546/1992

    Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente

    Esclude l’autonoma impugnabilità degli atti non compresi nell’elenco normativo, tra cui il preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    Disciplina l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, la cui concreta effettuazione costituisce l’atto potenzialmente lesivo.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    È richiamato in relazione al Registro Nazionale dei Debiti nel quale risultavano iscritti i debiti per prelievi supplementari sulle quote latte.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha natura meramente informativa e non produce, da sola, una lesione immediata della posizione giuridica del debitore; pertanto non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.
  • L’impugnazione può concentrarsi sulla concreta iscrizione dell’ipoteca, quale atto successivo nel quale si manifesta l’effettivo pregiudizio patrimoniale, davanti al giudice munito della relativa giurisdizione.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria assolve alla funzione di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale e di consentire al debitore di adempiere entro il termine assegnato, non di avviare un termine per l’impugnazione giudiziale.
  • L’art. 19 d.lgs. 546/1992, individuando tassativamente gli atti autonomamente impugnabili, comporta che gli atti diversi da quelli elencati non siano impugnabili separatamente; l’iscrizione ipotecaria è impugnabile, mentre il relativo preavviso non lo è.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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