Sentenza n. 16639/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo codice pratica n. -OMISSIS-, assunto dall'Ambasciata d'Italia a -OMISSIS-, in data 13 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia il 13 ottobre 2025, motivato con ragionevoli dubbi sull'affidabilità e autenticità dei documenti giustificativi o sulla veridicità del loro contenuto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e difetto di istruttoria per la mancata comunicazione preventiva dei motivi ostativi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 4, commi 2 e 3, del d.lgs. 286/1998, del d.P.R. 394/1999, dell'art. 5 del Trattato di Schengen, del Codice comunitario dei visti e del d.m. 850/2011, nonché violazione del principio di legalità ed eccesso di potere per motivazione generica, carenza istruttoria ed erronea valutazione dei documenti; sosteneva di possedere i requisiti per il rilascio. In via preliminare, il TAR ha rilevato che la procura rilasciata all'estero il 17 novembre 2025 era priva di legalizzazione o apostille quando il ricorso è stato notificato e depositato il 27 novembre 2025; l'apostille è stata prodotta solo il 19 giugno 2026, senza istanza di rimessione in termini né giustificazione del ritardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei requisiti formali della procura speciale, rilevando che la procura rilasciata all'estero deve essere autenticata da un pubblico ufficiale competente e munita di legalizzazione o apostille; il difetto non era sanabile con il deposito postumo dell'apostille, né ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la disciplina del processo amministrativo è completa. La procura deve preesistere al ricorso o essere coeva alla sua elaborazione e, non essendo stata chiesta la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. né giustificata la tardività, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il Collegio ha comunque esaminato i motivi nel merito e li ha ritenuti infondati: il preavviso di rigetto non era dovuto per il diniego del 13 ottobre 2025, successivo all'entrata in vigore, dal febbraio 2025, del comma 7-bis dell'art. 4, comma 3, T.U. immigrazione. Quanto alla motivazione, il modello uniforme previsto dal Codice dei visti è legittimo se la causa ostativa è ricavabile dall'istruttoria; nel caso concreto, l'incongruenza tra i redditi documentati e gli accantonamenti su un conto, con somme affluite repentinamente e di provenienza non chiarita, rendeva evincibile la ragione del diniego. La valutazione consolare sullo scopo del viaggio e sul rischio migratorio è ampiamente discrezionale, sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche e purché ancorata a dati oggettivi. La debole situazione reddituale, la provvista patrimoniale di origine non chiara e la presenza stabile in Italia di familiari potevano, considerate congiuntamente, fondare un giudizio non manifestamente irragionevole di rischio di abuso del visto turistico per finalità di ricongiungimento familiare. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
La procura alle liti rilasciata all’estero, come nel caso di specie, deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non può, invece, essere autenticata dal difensore italiano, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale, né tale limite è superabile con l’impiego di collegamenti video a distanza; inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (ex art. 33 D.P.R. 445/2000 e art. 52, co. 1, lett. f D. Lgs. 71/2011); in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille.
La procura rilasciata all'estero deve essere autenticata da un pubblico ufficiale estero competente e munita di legalizzazione; negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, la legalizzazione può essere sostituita dall'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
La procura alle liti rilasciata all’estero, come nel caso di specie, deve essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non può, invece, essere autenticata dal difensore italiano, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale, né tale limite è superabile con l’impiego di collegamenti video a distanza; inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (ex art. 33 D.P.R. 445/2000 e art. 52, co. 1, lett. f D. Lgs. 71/2011); in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille.
La norma è richiamata a fondamento dell'obbligo di legalizzazione della procura estera da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari, salvo il ricorso all'apostille nei casi previsti.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La procura versata in atti ed allegata al ricorso non è dotata dei requisiti formali sopra descritti, inoltre tale difetto non può essere neppure sanato ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.c., come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 11/2025 (“la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene lacune da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”); dunque, nel processo amministrativo la procura deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito); è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale.
La sanatoria prevista dal codice di procedura civile non si applica alla procura speciale nel processo amministrativo, la cui disciplina è completa; la procura deve preesistere al ricorso o essere coeva alla sua elaborazione.
art. 37 c.p.a.
Deve, infatti, sottolinearsi che non è stata richiesta dal ricorrente la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. nè è stata addotta alcuna giustificazione rispetto alla tardività dell’atto di apostille.
La rimessione in termini avrebbe richiesto una specifica istanza e la giustificazione del ritardo nella produzione dell'apostille; in assenza di entrambe, il deposito tardivo non supera il difetto della procura.
art. 35 c.p.a.
Quindi, il ricorso, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l’atto al ricorrente.
Il ricorso è inammissibile quando il difetto della procura impedisce di imputare giuridicamente l'atto processuale al ricorrente.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Nel rilasciare il visto di ingresso, la sede diplomatica ha in ogni caso il potere di controllare che la finalità del soggiorno dichiarata sia effettiva, come desumibile dall’art. 4 c. 3 T.U.Imm. a mente del quale “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)”.
Il rilascio del visto è subordinato alla dimostrazione, mediante documentazione idonea, dello scopo e delle condizioni del soggiorno; la sede diplomatica può quindi verificarne l'effettività.
art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998
Non sussisteva, al momento dell’emanazione del provvedimento di diniego, alcun obbligo di comunicazione del c.d. preavviso di diniego, essendo stato il provvedimento emesso il 13 ottobre 2025, quindi ben oltre l’entrata in vigore del novello comma 7 bis dell’art. 4 c. 3 T.u.imm. come innovato dal D.l. 145/24 (modifica in vigore, ai sensi della disciplina transitoria di predetto decreto, per i provvedimenti emessi a partire dal febbraio 2025).
Per i dinieghi emessi dal febbraio 2025, in base alla disciplina transitoria della modifica introdotta dal d.l. 145/2024, non sussiste l'obbligo di comunicare il preavviso di rigetto per il visto.
art. 4 d.m. 850/2011
1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. 2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. L’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.
La rappresentanza diplomatica o consolare valuta il rischio di immigrazione illegale e le garanzie di uscita alla scadenza del visto, potendo considerare documenti sullo scopo del viaggio e sulla condizione socio-economica del richiedente.
regolamento (CE) n. 810/2009
Per quanto attiene alla doglianza relativa all’uso di una motivazione stereotipata, secondo consolidata giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ex multis, da ultimo, Tar Lazio, Sez. V Quater, sent 03/09/2026 n 14597 e Sent. 24 novembre 2025 n 21000), è in linea di principio pienamente legittimo l’uso del modello uniforme di diniego usato dalla sede diplomatica, allegato al Regolamento UE 810/09, fermo restando il diritto dell’interessato ad ottenere il controllo giurisdizionale sulla effettiva rispondenza tra la motivazione stereotipata cui fa ricorso la sede diplomatica e le risultanze dell’istruttoria procedimentale.
Il modello uniforme di diniego previsto dal Codice comunitario dei visti è legittimo in linea di principio, ma la motivazione deve essere verificabile in giudizio alla luce delle risultanze dell'istruttoria.
Massime di principio
- La procura speciale rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale competente secondo la legge dello Stato estero e, per essere utilizzabile in Italia, deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari oppure munita di apostille quando applicabile.
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere alla redazione del ricorso o essere a essa coeva; la disciplina della procura contenuta nel c.p.a. è completa e non consente di applicare la sanatoria dell'art. 182, comma 2, c.p.c. al difetto di procura. Una regolarizzazione tardiva richiede, nei limiti previsti, la rimessione in termini, che va specificamente richiesta e giustificata.
- Per i dinieghi di visto emessi dal febbraio 2025, secondo la disciplina transitoria della modifica introdotta dal d.l. 145/2024, non è dovuta la comunicazione del preavviso di rigetto prevista dall'art. 10-bis della l. 241/1990.
- La motivazione uniforme prevista dal Codice dei visti può essere sufficiente se la causa ostativa è chiaramente ricavabile dagli atti dell'istruttoria richiamati dal diniego; tali atti possono essere valutati come documentazione istruttoria, senza che ciò comporti motivazione postuma.
- La valutazione della sede diplomatica sullo scopo effettivo del viaggio e sul rischio migratorio è ampiamente discrezionale e sindacabile dal giudice solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche, ma deve essere ancorata a dati oggettivi. L'insufficienza reddituale, l'afflusso improvviso di somme di origine non chiarita e la presenza stabile di familiari in Italia possono, valutati congiuntamente, sostenere un giudizio non manifestamente irragionevole di rischio di abuso del visto turistico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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