Cassazione Civile, Ordinanza n. 01194/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una domanda di negatoria servitutis relativa a una corte/largario censito al foglio 13, particella 250, asservito a immobili di proprietà delle parti. In primo grado veniva chiesto di accertare che sul fondo non esistesse alcun diritto di passaggio in favore dei convenuti, o in subordine solo l'assenza del passaggio carrabile, con ordine di cessazione delle turbative e risarcimento danni. I convenuti eccepivano il giudicato derivante da una precedente sentenza del 1993, che avrebbe già riconosciuto, in favore del loro dante causa, l'usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile; in via riconvenzionale chiedevano conferma dell'acquisto per usucapione della servitù. Il Tribunale accoglieva la negatoria servitutis e respingeva la riconvenzionale; la Corte d'appello riformava in parte, rigettando la negatoria e riconoscendo solo la servitù di passaggio pedonale. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: i primi due denunciavano violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per aver la Corte d'appello limitato il giudicato esterno, sostenendo che la sentenza del 1993 avesse già compreso il passaggio sia a piedi sia con il carretto e che non fosse corretta la distinzione, ai fini del giudicato, tra passaggio carrabile e pedonale; il terzo lamentava omessa pronuncia sull'eccezione di interversione della detenzione in possesso; il quarto denunciava violazione degli artt. 1141, comma 2, e 1163 c.c. per non aver riconosciuto atti idonei all'usucapione della servitù carrabile. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la quota della dante causa della controricorrente era stata venduta ai ricorrenti, con conseguente cessazione della materia del contendere nei rapporti con gli eredi della medesima.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente ai rapporti tra i ricorrenti e gli eredi della dante causa della originaria attrice. Quanto al rapporto tra i ricorrenti e la controricorrente rimasta in causa, ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la sentenza del 1993 avesse già coperto con giudicato l'esistenza di una servitù di passaggio comprensiva anche del transito con veicoli/carretto e che il dispositivo dovesse essere interpretato alla luce della motivazione, in cui era espresso il riferimento al passaggio sia a piedi sia con il carretto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 1226 c.c.
richiamato solo per la quantificazione equitativa del danno domandato in primo grado, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno vincola le parti e non può essere ridotto nel suo contenuto dalla sentenza successiva quando la precedente decisione, letta in dispositivo e motivazione, abbia già riconosciuto un determinato diritto
art. 324 c.p.c.
la sentenza passata in giudicato non può essere contrastata da una diversa ricostruzione del medesimo rapporto giuridico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di riferimento per il motivo di omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte
art. 1141, comma 2, c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di interversione della detenzione in possesso, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti
art. 1163 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di possesso utile ad usucapione, senza decisione finale sul punto
art. 303, comma 2, c.p.c.
la notificazione collettiva e impersonale ai chiamati all'eredità entro l'anno dal decesso consente di ritenere integro il contraddittorio senza verifica della qualità di eredi
art. 382, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere che la fattispecie fosse riconducibile a una delle decisioni tipiche previste dalla norma
art. 383 c.p.c.
richiamato nel contesto della cessazione della materia del contendere e della prosecuzione del giudizio solo nei rapporti residui
art. 384 c.p.c.
richiamato nel contesto della cessazione della materia del contendere e della prosecuzione del giudizio solo nei rapporti residui
Massime di principio
- Il giudicato esterno va interpretato coordinando dispositivo e motivazione: la motivazione può chiarire il tenore del dispositivo quando questo sia sintetico o ellittico, e il contenuto del diritto accertato non può essere ridotto tramite una lettura meramente letterale del solo dispositivo.
- Quando la motivazione della precedente sentenza menziona espressamente il passaggio sia a piedi sia con il carretto, il giudicato sulla servitù di passaggio deve essere letto come comprensivo del transito carrabile, non essendo decisiva l'omissione di tale specificazione nel dispositivo se il complesso della decisione ne consente l'identificazione.
- Nel valutare una pretesa incompatibilità tra giudicati, il giudice successivo deve verificare il contenuto effettivo della precedente statuizione e non può formare un nuovo giudicato riduttivo su un diritto già definito con sentenza passata in giudicato.
- La notificazione dell'atto di riassunzione ai chiamati all'eredità in forma collettiva e impersonale, entro l'anno dal decesso, è sufficiente a integrare il contraddittorio senza necessità di verifica formale della qualità di eredi.
- Le questioni concernenti l'interversione della detenzione in possesso e l'usucapione restano assorbite se il motivo che fonda la cassazione attiene prima di tutto alla violazione del giudicato sulla estensione della servitù.
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