Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e, su istanza dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla titolare di un istituto di bellezza un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con il quale rettificava il reddito d'impresa e irrogava le relative sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato rigettato in primo grado e poi in appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno. In cassazione la contribuente ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ma nelle more ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del d.l. 119/2018. A seguito dell'acquisizione di informazioni dall'Agenzia delle entrate sull'esito della domanda, è emerso che la contribuente aveva effettuato il pagamento necessario per il perfezionamento della definizione, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 3, d.l. 119/2018
È richiamato come base della definizione agevolata alla quale la contribuente aveva aderito; il perfezionamento della procedura, mediante pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e provvede al pagamento richiesto per il perfezionamento, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e provvede sulle spese secondo la regola indicata nel provvedimento, ponendole a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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