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Sentenza

Sentenza n. 16750/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202602762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando e atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per 30 posti a tempo determinato di Coadiutore Amministrativo Senior, inclusi la nomina della commissione, i verbali, la rettifica e l’approvazione della graduatoria finale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, dipendenti della cooperativa che aveva svolto servizi per la ASL Roma 4 sino al 31 dicembre 2025 e collocati in CIGS a zero ore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 dopo la mancata proroga dell’appalto, avevano partecipato alla selezione: tre risultavano non idonei e sei idonei non vincitori. Hanno dedotto: (1) nullità o illegittimità della procedura per irregolarità nella nomina della commissione, comprese discordanti indicazioni dei nominativi di una componente e del segretario, mancato rispetto dei requisiti per presidente e segretario, modalità di designazione dei componenti e mancata nomina dei supplenti; (2) illegittimità del bando per avere previsto solo titoli e prova orale, senza la prova pratica prescritta per il profilo, e per l’eccessivo peso della prova orale (60 punti su 100), la predisposizione anticipata e il riutilizzo dei quesiti, la mancata estrazione della lettera iniziale e la conseguente asserita disparità di trattamento; (3) difetto di motivazione e istruttoria nella valutazione dei titoli generata dalla piattaforma e nella mancata indicazione dei voti individuali dei commissari; (4) violazione dell’obbligo di comunicare e affiggere tempestivamente gli esiti dei colloqui; (5) carenze di verbalizzazione, sottoscrizione e protocollazione degli allegati e irregolarità nella rettifica della graduatoria, con punteggi asseritamente discordanti e l’inserimento di una candidata assente. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inapplicabilità della disciplina concorsuale, la tardività della censura sulla prova pratica, l’inammissibilità di alcune doglianze e il difetto di prova di resistenza, sostenendo inoltre la regolarità della procedura.

La decisione

Respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione: la procedura, pur diretta ad assunzioni a tempo determinato, prevedeva bando, valutazione comparativa affidata a una commissione e graduatoria di merito, e aveva quindi natura concorsuale; era pertanto applicabile il d.P.R. n. 220/2001, richiamato anche dall’avviso. Il TAR ha accolto il primo motivo nella parte relativa alla violazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 220/2001 e del regolamento interno dell’ASL: per il profilo in categoria Bs il presidente della commissione doveva appartenere al personale in servizio presso l’ASL procedente, mentre la commissione era stata nominata con componenti tutti esterni e il presidente proveniva dalla ASL Roma 1. La violazione del requisito relativo al presidente era da sola sufficiente a rendere illegittima ab origine l’intera procedura dalla nomina della commissione. Accolto il ricorso e annullati tutti gli atti impugnati; le ulteriori censure non sono state esaminate, essendo assorbite. L’ASL Roma 4 è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Una volta che l’amministrazione decide di assumere, deve seguire regole selettive che garantiscano l’imparzialità, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione.

    La scelta di procedere ad assunzioni a tempo determinato non esclude l’obbligo di rispettare regole selettive imparziali quando l’amministrazione organizza una procedura comparativa concorsuale.

  • d.P.R. 220/2001

    L’applicazione del richiamato D.P.R. n. 220/2001 alla procedura di cui trattasi, peraltro, non può essere limitato alle singole norme specifiche richiamate nel bando, atteso che, trattandosi di una procedura concorsuale riferito alle indicate figure professionali, il predetto DPR deve trovare necessariamente integrale applicazione.

    Quando una selezione per le figure professionali disciplinate dal decreto ha natura concorsuale, il d.P.R. n. 220/2001 si applica integralmente, e non soltanto per le disposizioni espressamente richiamate dal bando.

  • art. 28 d.P.R. 220/2001

    In particolare, nell’avviso viene disposto quanto segue: ... “Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal D.P.R. n. 220/2001 e consisteranno in una prova orale che verterà sulle materie inerenti alla qualifica a bando nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.

    Per la selezione relativa al profilo di categoria Bs, la disposizione richiede che il presidente della commissione appartenga al personale in servizio presso l’ASL che bandisce la procedura. La nomina di un presidente privo di tale requisito vizia l’intera procedura sin dalla nomina della commissione.

  • delibera ASL Roma 4 n. 422 del 1.04.2015

    Di qui la fondatezza del primo assorbente motivo di censura nella parte in cui la parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 28 del d.p.r. n. 220/2001 e del conseguente regolamento interno dell’ASL RM4 di cui alla delibera n. 422 del 1.04.2015, nella parte relativa alle modalità di nomina della commissione giudicatrice della procedura di cui trattasi, atteso che la richiamata normativa espressamente attribuisce la presidenza delle commissioni dei concorsi relativi al personale appartenente alla categoria Bs (come nella fattispecie in esame) al personale in servizio presso la stessa ASL procedente, mentre invece, nella fattispecie, pacificamente, l’ASL RM4 ha deliberato che “la Commissione esaminatrice deve essere costituita in modo da garantire i principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa” e che “al fine di assicurare la massima obiettività e prevenire ogni possibile situazione di conflitto di interessi, l’Azienda ha ritenuto opportuno individuare, come componenti della Commissione, esclusivamente personale esterno alla ASL Roma 4”

    Il regolamento interno, in coerenza con la disciplina di settore, impone che il presidente della commissione per i concorsi relativi al personale di categoria Bs sia in servizio presso la stessa ASL procedente; l’obiettivo di assicurare imparzialità non consente di derogare al requisito.

Massime di principio

  • Una procedura selettiva per assunzioni a tempo determinato ha natura concorsuale quando comprende un bando, una valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione e la formazione di una graduatoria di merito; la natura temporanea dell’incarico non esclude la giurisdizione amministrativa.
  • Quando una procedura concorsuale riguarda figure professionali assoggettate al d.P.R. n. 220/2001, il decreto si applica integralmente, anche se il bando ne richiama espressamente soltanto alcune disposizioni.
  • Per le commissioni dei concorsi relativi a personale di categoria Bs, il presidente deve appartenere al personale in servizio presso l’ASL che ha indetto la procedura; la nomina di un presidente proveniente da un’altra azienda sanitaria determina l’illegittimità dell’intera procedura sin dalla nomina della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieCommissione esaminatrice
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicità

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