Cassazione Civile, Ordinanza n. 02862/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società pubblica)
La controversia
Una società concessionaria autostradale era stata condannata in primo e secondo grado al risarcimento dei danni, in favore di alcune società appartenenti a un gruppo imprenditoriale, per inadempimenti contrattuali e responsabilità extracontrattuale connessi a rapporti di appalto. La condanna si fondava, tra l'altro, sul riconoscimento di atti interruttivi della prescrizione, fra cui una lettera del 10 novembre 1999. Successivamente la società condannata proponeva revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c., deducendo che la sentenza fosse effetto del dolo di parte, poiché la lettera interruttiva sarebbe stata falsificata e mai pervenuta all'ente, con una condotta fraudolenta riferibile al cedente del credito e funzionale a mantenere in vita pretese altrimenti prescritte. La Corte d'appello aveva però rigettato la revocazione ritenendo decisiva la non imputabilità alla cessionaria del credito della condotta dolosa posta in essere prima della cessione. In cassazione la ricorrente censurava tale impostazione, sostenendo che, in caso di cessione del credito, il debitore ceduto conserva tutte le eccezioni e può proporre revocazione anche contro il cessionario quando la decisione sia stata determinata dal dolo del dante causa, dal quale il cessionario abbia tratto beneficio nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società concessionaria. Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui escludeva la configurabilità del dolo revocatorio solo perché la condotta fraudolenta era stata materialmente posta in essere dal cedente e non dalla cessionaria. La Corte ha affermato che, nel giudizio promosso dal cessionario del credito, il debitore ceduto può proporre revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. se la sentenza sia stata effetto del dolo della parte in senso sostanziale, anche quando la macchinazione provenga dal cedente e il cessionario ne abbia oggettivamente beneficiato. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 395 n. 1 c.p.c.
La revocazione è ammissibile quando la sentenza sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; il dolo rileva come attività fraudolenta idonea ad alterare la decisione e a impedire la corretta formazione del convincimento del giudice.
art. 88 c.p.c.
La mera violazione dei doveri di lealtà e probità, o il semplice mendacio, non bastano a integrare il dolo revocatorio; occorrono artifici o raggiri intenzionalmente fraudolenti.
art. 111 c.p.c.
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore subentra nella posizione sostanziale e processuale del dante causa secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 344 c.p.c.
Richiamato per affermare la legittimazione del successore a titolo particolare a impugnare nei casi previsti dalla legge.
art. 404, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per ribadire che il successore a titolo particolare può reagire contro sentenze rese in danno della posizione trasmessa.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato nel dibattito preliminare sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma interpretato nel senso che non impone all'ANAS, quale ente con patrocinio non esclusivo, una delibera speciale per scegliere un difensore del libero foro.
art. 7 d.l. n. 138 del 2002
Consente all'ANAS S.p.a. di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera condizionante la validità della procura.
L. n. 178 del 2002
Legge di conversione del d.l. n. 138 del 2002, nel cui contesto si colloca il regime del patrocinio dell'ANAS.
art. 96 c.p.c.
Menzi onato solo per assorbimento del ricorso incidentale della controparte; non incide sulla ratio decidendi principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per dolo di parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. non è necessario che la parte processuale resistente sia l'autrice materiale della frode: è sufficiente che la sentenza sia stata determinata da una condotta fraudolenta proveniente dal dante causa del diritto controverso, se il successore ne abbia tratto vantaggio processuale.
- La nozione di "dolo di una delle parti" è sostanziale e funzionale: rilevano gli artifici o raggiri intenzionalmente diretti ad alterare l'esito del giudizio e a impedire al giudice la corretta percezione dei fatti decisivi, non le sole violazioni dei doveri di lealtà o le mere difese non veritiere.
- In caso di cessione del credito, il debitore ceduto conserva verso il cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore originario, ivi comprese quelle fondate su fatti estintivi, modificativi o sull'invalidità del titolo già esistenti prima della cessione; la cessione non può peggiorare la sua posizione difensiva.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso subentra nella situazione giuridica trasmessa insieme ai relativi strumenti processuali; pertanto, non può sottrarsi all'impugnazione straordinaria quando la decisione sia stata ottenuta grazie a una macchinazione riferibile al dante causa della sua posizione sostanziale.
- La revocazione mira a rimuovere il pregiudizio derivante dal fatto che il giudice abbia deciso sulla base di un quadro probatorio alterato dalla frode: il criterio decisivo è se, senza la condotta dolosa, la sentenza avrebbe potuto avere un contenuto diverso.
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